Italian Court dismisses appeal as both parties withdrew their claims, extinguishing the proceedings without a substantive ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because both the appellant and the respondent formally withdrew their respective appeals and counterclaims prior to the hearing. The underlying dispute involved United Airlines seeking restitution of overpaid airport facility fees from S.E.A., which had previously been supported by a lower court finding an abuse of dominant position. Since neither party persisted in their litigation requests, the court applied the rule that mutual withdrawal terminates the process without issuing a judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims, the proceedings are declared extinguished without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 19421/2018proposto da: Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fumagalli, domiciliat a presso l’avvocato Marina Rossi; ricorrente contro United Airlines Inc, rappresentata e difes a dall'avvocato Massimo Giordano, presso cui è domiciliata; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 5421/2017 del la Corte di appello di Milano depositatail giorno 27 dicembre 2017 . Sez. I –RG19421/2018 camera di consiglio22.9.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 settembre 2022 dal Consigliere r elatore dott.
Massimo Falabella. RILEVA LA CORTE1. — Continental Airlines, oggi United Airlines Inc , ha evocato in giudizio Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.onde ottenere la condanna della stessa alla restituzione di importi corrisposti in eccesso per l’utilizzo di spazi ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa; ha affermato di svolgere attività di trasporto aereo di linea passeggeri e merci tra l’Italia gli Stati Uniti d’America e di aver avuto in subconcessione alcuni locali ad uso ufficio siti all’interno dell’aeroporto predetto; ha esposto che i canoni di subconcessione applicat i dalla convenuta a partire dal 2002 erano molto più elevati rispetto a quanto determinato dall’ENAC con provvedimento del 4 ottobre 2007, pari a 250,00 l’anno per metro quadrato; hadedotto che tale comportamento aveva importato la violazione dell’art. 16,comma 3, dir. 96/97/CE che impone la determinazione del corrispettivo economico per l’accesso agli impianti aeroportuali in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e che, data la natura cogente di detta determinazione, trovava applicazione il meccanismo correttivo previsto dall’art. 1339 c.c., stante la necessità di integrazione dei contratti con gli obblighi derivanti dalla direttiva sopra indicata;ha assunto che tale condotta integrerebbe, inoltre, violazione dell’art. 2597 c.c. e dell’art. 102 TFUE, in ragione dell’ingiustificata discriminazione tra operatori posta in essereda S.E.A. quanto all’uso delle infrastrutture , e ha chiesto pertanto che venisse dichiarata l’illegittimità del comportamento della convenuta in considerazione del ruolo da questa ricoperto di operatore in posizione dominante, quale gestore in esclusiva degli aeroporti di Linate e Malpensa, con conseguente condannadella stessa convenuta alla restituzione delle somme pagate in eccesso, a titolo di risarcimento Sez.
I –RG19421/2018 camera di consiglio22.9.2022 del danno contrattuale ed extracontrattuale, o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento. Nella resistenza della società convenuta il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice disponendo la condanna di S.E.A. alla restituzione, in favore di Continental, della somma di euro 78.036,26, oltre interessi legali, e accertato l’abuso di posizione dominante per condotta contraria agli obblighi comunitari, util izzando quale prova privilegiata il provvedimento A377 reso dall’AGCM ; ha spiegato che i corrispettivi ivi indicati erano da applicarsi non solo agli handler, ma anche alle compagnie aeree nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale alle attività volative; ha rilevato che Continental svolgeva all’interno dell’aeroporto di Malpensa servizi di assistenza a i voli e utilizzava per la necessità e la stretta funzionalità allo svolgimento delle attività di volotutti gli spazi ottenuti in subconcessione, anche oltre il limite dei 20 metri quadrati indicati come parametro medioda S.E.A.; ha pertanto ritenuto nulla ex art. 1418 c.c., in quanto contrariaa norme imperative, la clausola contrattuale afferente il contratto di subconcessione, disponendo che la medesima venisse di diritto sostituita ex art. 1419 c.c.dal corrispettivo equo ed orientato i costi; ha applicato, quale canone,la misura stabilita da ENAC, di euro 250 al metro quadrato per anno, anche peril periodo anteriore a l 2 ottobre 2007, ritenendo che una tale operazione fosse giustificata dall’accertamento della tariffa in questione quale canone congruo in relazione ai costi sostenuti da S.E.A., e ha escluso la prescrizione ritenendo che all’azione di ripetizione dell’indebito si applicasse il termine decennale. 2.
― La sentenza è stata impugnata da SEA; al gravame ha resistito Continental. Il 27 dicembre 2017 la Corte di appello di Milano ha rigettato l’impugnazione. 3. —S.E.A. ha proposto un ricorso per cassazione basato su nove Sez. I –RG19421/2018 camera di consiglio22.9.2022 motivi.Ha resistito con controricorso United Airlines , che ha spiegato una impugnazione incidentale articolata in sei motivi. 4. ─ Prima dell’adunanza camerale ciascuna delle parti ha rinunciato al proprio ricorso e ha accettato la rinuncia formulata d a controparte. 5.
─ Il processo va dunque dichiarato estinto. 6. ─ Non deve farsi luogo a condanna alle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma