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Ordinanza — n. 30574/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal due to missing lawyer certification of post-decision power of attorney date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30574/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Yore Godwin inadmissible because his special power of attorney lacked the required certification of the date of issuance. Although the document contained the decree's details and a release date, it failed to explicitly certify that this date occurred after the decree's communication. The court ruled that under the prevailing judicial interpretation, the lawyer must affirmatively certify this chronological relationship to satisfy the specific requirements of the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly certify by the lawyer that the date of issuance follows the communication of the contested decision, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal immigration proceedings procedural inadmissibility lawyer certification requirement chronological date proof asylum status difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato da Cass.
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 228
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Corte Costituzionale, n. 13 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23332/2020 proposto da: Yore Godwin, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pizzi per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno i I n Icev-s. J,k1 7"k-O v.34+ - d AVv' .f&P. UCAZO, ek,AA ‘L A .V.Cía-C,Cfri4 "t4A (intimato avverso il decreto n. 4755/2020 del Tribunale di Milano depositato il 24 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano rigettò le domande di Godwin Yore (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Yore chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che, alla luce del contenuto della procura speciale redatta in calce al ricorso, con ordinanza interlocutoria n. 26436 del 2021 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendo al tempo pendente avanti la Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato da Cass.

S.U., n.15177 del 2021, per contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che con sentenza n. 13 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata detta questione di legittimità costituzionale; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Michele Pizzi), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35- bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»;che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella