Decreto — n. 30338/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13410/2021 R.G. proposto da: CANTORE ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE XXI APRILE, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONTI LUCA, elettivamente domiciliato in TRIESTE, VIA CORONEO, 41, presso lo studio dell'avvocato MIRTA SAMENGO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Numero registro generale 13410/2021 Numero sezionale 171/2022 Numero di raccolta generale 30338/2022 Data pubblicazione 14/10/2022 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30338/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 13410/2021 R.G. proposto da: CANTORE ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE XXI APRILE, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONTI LUCA, elettivamente domiciliato in TRIESTE, VIA CORONEO, 41, presso lo studio dell'avvocato MIRTA SAMENGO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Numero registro generale 13410/2021 Numero sezionale 171/2022 Numero di raccolta generale 30338/2022 Data pubblicazione 14/10/2022 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13410/2021 R.G. proposto da: CANTORE ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE XXI APRILE, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONTI LUCA, elettivamente domiciliato in TRIESTE, VIA CORONEO, 41, presso lo studio dell'avvocato MIRTA SAMENGO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Numero registro generale 13410/2021 Numero sezionale 171/2022 Numero di raccolta generale 30338/2022 Data pubblicazione 14/10/2022 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 04/10/2022 Il Presidente della Sezione Adelaide Amendola Numero registro generale 13410/2021 Numero sezionale 171/2022 Numero di raccolta generale 30338/2022 Data pubblicazione 14/10/2022