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Decreto — n. 30166/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via decree due to withdrawal, ordering appellant to pay Ministry costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 30166/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished via decree following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the appellant withdrew against the private company, the Ministry of Infrastructure and Transport did not accept the withdrawal, necessitating a separate cost allocation. Consequently, the judgment dismissed the appeal while ordering the appellant to pay the Ministry's legal expenses totaling €3,800.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes proceedings if accepted by all parties, but if one party rejects it, the court must declare extinction and allocate costs against the withdrawing party toward the non-accepting party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings decreto ingiuntivo allocation of costs Civil Procedure Code non-acceptance of withdrawal legal expenses procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
s.p.a., stante l’accettazione della rinuncia da parte della stessa; che la ricorrente ex art. 391, comma 2, cod.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31469/2020 R.G. proposto da : VERROCCHIO MARIA ANNA MIMMA, in proprio e quale erede di Alberto Verrocchio e Giuseppina Granchelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Silvestri e Pierluigi Vasile, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico, 31, presso l’avv.to Marina Gentile -ricorrente- contro IMPRESA DINO DI VINCENZO C SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Cerceo e Laura Di Tillio -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è legalmente domiciliata -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazione del la controricorrente Impresa Di Vincenzo Dino C. s.p.a.; vista la mancata accettazione del controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e Impresa Di Vincenzo Dino C. s.p.a., stante l’accettazione della rinuncia da parte della stessa; che la ricorrente ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ. va invece condannata al pagamento delle spese nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non ha accettato la rinuncia, spese liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al rapporto processuale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il