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Ordinanza — n. 30159/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy ruling, rejecting invalidity claim due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30159/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that a lease contract was void due to illegal cause. The appellant failed to provide specific content for financial documents or contrast the lower court's finding that the building was legally zoned for hotels despite lacking elderly care permits. Consequently, the court ruled that the appellant's choice of activity and the lower court's assessment of the contract's validity precluded the cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1346, 1418, 1419, 1463, 1617 c.c.: A cassation appeal based on the violation of a specific rule of law or the false application of law is inadmissible if the grounds are not specifically stated and do not clearly point to the error in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement bankruptcy proceedings lease contract validity illegal cause cassation review financial documentation compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
4.1 Secondo quanto affermato da questa Corte l'art. 360, comma 1, n.
Art. 15 l.fall.
Art. 1346 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 1419 c.c.
Art. 1463 c.c.
Art. 1617 c.c.
Art. 4 del regolamento contrattuale

Giurisprudenza citata

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Cass. 14802/2017
Cass. 14802/2017 e 26305/2018).
Cass. 26305/2018
Cass. 24155/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28728/2020 R.G. proposto da : GRUPPO SPIGA SRL IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTA NICOLA (MTTNCL78T22B354S) -ricorrente- contro FALLIMENTO ROSY HOTEL SRL N 80/2013, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato MANNONI ANDREA (MNNNDR75E29B354I) -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO GRUPPO SPIGA SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 27/2020 depositata il02/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 24/9/2020, rigettava il reclamo proposto da Gruppo Spiga srl in liquidazione avverso la sentenza nr 19/2020 del tribunale della stessa città c he, su istanza del Fallimento Rosy Hotel srl , aveva dichiarato il fallimento della reclamante.

2. La corte del merito osservava :

a) che era infondata l’eccezione di Gruppo Spiga di nullità, per illiceità della causa, del contratto col quale il curatore del Fallimento Rosy Hotel srl le aveva affittato l’azienda della fallita, esercente l’attività alberghiera, posto che l’immobile aziendale era idoneo, dal punto di vista urbanistico , ad essere utilizzato per detta attività;b) che dunque il Fallimento Rosy Hotel era legittimato alla presentazione dell’istanza, quale titolare dei crediti vantati a titolo di mancato pagamento dei canoni scaduti,di penale contrattualmente convenuta e d i risarcimento de l dannoda occupazione senza titolo dell’immobile ; c ) che l a società reclamante, che non aveva prodotto i bilanci degli ultimi tre anni e neppure una relazione patrimoniale aggiornata, non aveva provato di versare in una situazione di equilibrio patrimoniale tale da consentirle di far fronte al pagamento dei debiti attraverso la liquidazione dell’attivo, peraltro a suo stesso dire costituito unicamente da crediti verso terzi, ivi compreso quello, inesistente, preteso nei confronti del Fallimento Rosy Hotel e, per il resto, di difficile esazione o portati da fatture prive di riscontro.

3. Gruppo Spiga ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza affidandosi a tre motivi illustrati con memoria . Il Fallimento Rosy Hotel ha replicato con controricorso. Il Fallimento Gruppo Spiga s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo m otivo la ricorrente denuncia v i olazione e falsa applicazione degli artt. 15 l.fall., 1346,1418, 1419, 1463 e 1617 cc, per aver il giudice del reclamo, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, escluso la nullità del contratto d’affitto per illiceità della causa, senza tener conto che l’art. 4 del regolamento contrattuale prevedeva la destinazione dell’immobile anche ad attività di Casa per Anziani/Residenza Sanitaria e che tale utilizzo, contrario allo strumento urbanistico vigente, le era stato inibito dall’amministrazione comunale. 1.1 Col secondo motivo Gruppo Sp iga deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 4 l.fall., 342 e 345 cpc , in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 e 5 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, sostenendo che la corte del merito non ha valutato la documentazione contabile depositata, affermando lapidariamente, e contrariamente al vero, che essa non aveva prodotto gli ultimi tre bilanci e una situazione patrimoniale aggiornata. 1.2 Con il terzo motivo lamenta, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omesso esame di un fatto decisivo, che il giudice a quo non abbia pronunciato o motivato sulle eccezioni di nullità del contratto sollevate ai sensi degli artt. 1460 e 1463 cc.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto svolto in via meramente assertiva, senza che sia specificamente contrastato il contrario accertamento della corte del merito, che ha escluso l’illiceità del contratto rilevando: che esso destinava la struttura ad attività alberghiera o a residen za per anziani , precisando però che l’azienda non risultava dotata delle prescritte autorizzazioni, licenze e/o titoli abilitativi anche di natura sanitaria per l’esercizio di tale seconda attività, che l’affittuaria avrebbeperciò dovuto richiedere a propria cura e spese; che la destinazione dell’immobile ad hotel era invece compatibile con lo strumento urbanistico vigente; che pertanto Gruppo Spiga, che, anziché optare per l’attività che le era consentita, aveva sin dall’inizio adibito l’immobile a residenza per anziani (e comunque , pur in mancanza di autorizzazioni, proseguito in detto esercizio per l’intera durata del contratto ) non poteva dolersi della non conformità allo strumento urbanistico dell’utilizzo della strutturada essa stessa prescelto .

3. Anche il secondo motivo è inammissibileper difetto di specificità. 3.1 La ricorrente si limita infatti ad una generica menzione dei documenti prodotti ( «bilanci», «registri Iva») senza riportarne il contenuto o indicare le annualità di riferimento , e senza fornire alcun chiarimento in ordine ai dati contabili, patrimoniali ed economici da essi ricavabili e d alla loro incidenza sulla valutazione dello stato di insolvenza.

4. Neppure il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità. 4.1 Secondo quanto affermato da questa Corte l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dal d.l. . n. 83 del 2012, art. 54,convertito dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive ( cfr. Cass. 14802/2017 e 26305/2018). 4.2 Nella fattispecie in esame il ricorrente lamenta il mancato esame da parte della corte del merito non già di circostanze di fatto, ma di argomentazioni giuridiche poste a fondamento delle eccezioni di cui agli artt. 1460 e 1463 cc. 4.3 Peraltro, anche a voler qualificare le censura sotto il profilo dell’error in procedendo, per omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360 nr. 4 cpc, il motivo risulterebbe ugualmente inammissibile, in quanto l’ accertamento della corte del merito secondo cui, pur in mancanza di autorizzazioni, la reclamante aveva di fatto adibito la struttura a residenza per anziani e esercitato detta attività per l’intera durata del contratto è all’evidenza incompatibile con l ’accoglimento delle eccezioni non espressamente esaminate( cfr.

Cass. 24155/2017).

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Cortedichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in € 7.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15% Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma