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Ordinanza — n. 30157/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to lack of specific factual arguments and exhaustion of statutory protection channels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30157/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, ruling that the applicant's arguments lacked the required specificity and failed to address the lower court's factual findings. The applicant criticized the omission of socio-political assessments and constitutional rights but did not provide concrete evidence of personal vulnerability or integration issues. The court determined that constitutional asylum rights are fully exhausted through the specific statutory regimes for refugee status, subsidiary protection, and humanitarian permits, rendering general constitutional complaints inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 10 Cost.; The constitutional right to asylum is entirely implemented and regulated by the specific statutory institutions of refugee status, subsidiary protection, and humanitarian permits, leaving no margin for direct application of constitutional provisions.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility specificity requirement arguments exhaustion of statutory channels constitutional rights asylum humanitarian permit criteria domanda d'asilo di cittadino etiope allontanamento inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Art. 10 Cost.
Cass.10636 del 2012 e 16362 del 2016; Cass.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art.13
art. 10 della Costituzione
Omessa applicazione art. 10 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11110/2019
Cass. 10636/2012
Cass. 16362/2016
Cass. n. 4455/2018
Cass. S.U. n. 5314/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26446/2021 R.G. proposto da : TOURE OMAR, elettivamente domiciliato in Roma viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato LANZILAO MARCO (LNZMRC69P30H501J) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTEROdell’ INTERNO , in persona del Ministro pro tempore, -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 3548/2021 depositata il12/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2022dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.3548/2021 pubblicata il 12-05-2021 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Toure Omar, cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse di natura privata la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. I motivi di ricorso sono così rubricati:«I. ART. 360, co. 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 D. L.vo 251/2007 e dell’art. 8 del D. L.vo 25/2008. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa applicazione art. 10 della Costituzione. Violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma I.I., TUI, come modificato dalla novella intervenuta con il Dlgs. n. 130/2020;

II. ART. 360, co. 1, nn. 3 e 5 – La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell’art. 19 D.L.vo 286/98 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 della Costituzione. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese.

Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza».

5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, atteso che la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria dopo aver esaminato ogni profilo di rilevanza (- pag. 10 della sentenza - assenza di vulnerabilità soggettiva e oggettiva, nonché di effettiva integrazione lavorativa e sociale, per non aver il richiedente proseguito il percorso di integrazione iniziato nel 2017, lavorando solo, verosimilmente, per un periodo limitato, senza documentare la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana o la partecipazione a progetti di volontariato).

Per contro ilricorrente lamenta genericamente l’omessa valutazione delle condizioni socio-politiche del suo Paese, la compromissione dei diritti umani ivi esistente e la lesione del suo diritto ad un’esistenza dignitosa, nonché l’omessa comparazione tra la sua situazione pregressa e futura nel suo Paese e la situazione, che assume di “accertato inserimento sociale e lavorativo” in cui si trova in Italia, senza nulla precisare di avere allegato nel giudizio di merito in relazione al fattore dell’integrazione, svolgendo deduzioni astratte e prive di riferimenti a condizioni personali e individualizzanti di rilevanza.

Secondo costante orientamento di questa Corte, infine, il diritto di asilo costituzionale è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (tra le tante Cass. 11110 /20 19;

Cass.10636 del 2012 e 16362 del 2016; Cass. n. 4455 del 2018) 6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.1