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Ordinanza — n. 29633/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal after appellant voluntarily withdraws case with full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29633/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy court's partial admission of a claim extinguished due to the appellant's voluntary withdrawal. Technip France had previously sought to challenge the bankruptcy court's decision regarding a specific deduction, but formally renounced the litigation on September 21, 2022, agreeing to fully compensate the opposing party's expenses. The court ruled that this withdrawal satisfies the statutory requirements for ending the proceedings without needing a separate ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant with full compensation of costs extinguishes the appeal proceedings immediately, rendering the special cost provision inapplicable.

Parole chiave

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voluntary withdrawal cost compensation extinction of proceedings bankruptcy appeal civil procedure code anticipi delle spese danno ai creditori credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
Il descritto atto, ritualmente notificato alla controparte, reca il visto di quest’ultima exart. 390, comma 3, cod. proc. civ..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese, avendonele parti concordato la loro integrale compensazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27837 del 2022
1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr.Cass. 27837 del 2022; Cass.
Cass. n. 8015 del 2022
27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass.
Cass. n. 36339 del 2021
8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass.
Cass. n. 25342 del 2021
36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass.
Cass. n. 23731 del 2020
25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass.
Cass. n. 9152 del 2020
23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass.
Cass. n. 31580 del 2019
9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass.
Cass. n. 5247 del 2019
31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass.
Cass. n. 19071 del 2018
25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11487/2017r.g. proposto da: TECHNIP FRANCE S.A. (già Technip France s.a.s.), con sede in 6-8 Allée de l’Arche, Faubourg de l’Arche, 92973, Paris La Defense Cedex, Francia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale conferita con atto per Notar Dominik Pessina di Parigi ed allegataal ricorso , dall’Avvocat o Prof. Carlo Felice Giampaolino e dall’Avvocato Andrea D’Onghia, presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via di Villa Sacchetti n.

11. ricorrente contro FALLIMENTO BENTINI S.P.A., in persona dei curatori dott. Gian Marco Grossi, dott. Gianandrea Facchini e dott.ssa Monica Catani, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Prof. Danilo Galletti, con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’Avvocato Cristina Bertocchini. controricorrente avverso il decreto , n. cron. 1893 / 2017 , del TRIBUNALE DI RAVENNA , depositato il30 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/10/2022dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. La Technip France s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del 30 marzo 2017, n. 1893, con cui il Tribunale di Ravenna accolse parzialmente la sua opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento Bentini s.p.a., ricono scendole anche il credito di € 7.560.472,84 , di cui ordinò l’ammissione al passivo in aggiunta a quanto già disposto dal giudice delegato, ma negandolel’invocata prededuzione in relazione a quello di € 4.896.296,37 già ammesso da quest’ultimo.

2. Il Fallimento ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente, con atto datato 21 settembre 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese;

2. Il descritto atto, ritualmente notificato alla controparte, reca il visto di quest’ultima exart. 390, comma 3, cod. proc. civ.. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese, avendonele parti concordato la loro integrale compensazione.

2. E’ inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr.Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI LaCorte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile de