Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29630/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal against Cassation order due to lack of factual error and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29630/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Ancora 85 SRL inadmissible and ordered the company to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court made a factual error by assuming the notification of their cassation appeal occurred after the bankruptcy closure, when it allegedly never happened. The court rejected this claim, ruling that a mere error in the timing of a notification does not constitute a revocable error under the Civil Procedure Code, especially since the notification issue was implicitly disregarded by the court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay the opposing party's legal expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 bis, 395 n.4 c.p.c.; A notification error does not constitute a revocable factual error unless it is a mere perceptual mistake in reviewing documents, which is distinct from a substantive error regarding the existence of a legal fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal factual error notification defect bankruptcy closure Civil Procedure Code ricorso di annullamento decisione incidentale impugnabile ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
impugna per revocazione ex art. 391 bis e art.
Art. 395 n.4 c.p.c.
391 bis e art. 395 n.4, cod.
Art. 382 c.p.c.
9386/2011) aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 382 ultimo comma cod.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 391 bis cod. proc. civ
(quale società incorporante la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a.) che ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza sotto più profili ( irritualità ex art. 391 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 758/2022
Cass. Sez. Un. 758/2022) la impugnazione per revocazione è ammissibile perché è stata notificata il 16/7/20919 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione avvenuta il 18/1/2019 - e quindi entro il termine previsto dall’art.
Cass. 9386/2011
Cass. 9386/2011) aveva dichiarato, ai sensi dell’art.
Cass. 10028/2016
Sez. Un. 758/2022
Sez. Un. 758/2022) la impugnazione per revocazione è ammissibile perché è stata notificata il 16/7/20919 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione avvenuta il 18/1/2019 - e quindi entro il termine previsto dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA CASSAZIONE LauraTricomi - Consigliera - CosmoCrolla - Consigliere - Ud.21/06/2022 - CC AnnamariaCasadonte - Consigliera rel. - R.G.N.23125/2019 MauraCaprioli - Consigliera - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23125-2019 proposto da: ANCORA 85 SRL rappresentata e difesa dall’avvocato Adolfo Bendoni con studio in Bibbiena (AR) via Rosa Scoti n.29; -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO s.p.a. ( a seguito di incorporazione della CASSA DI RISPARMIO PROVINCIA VITERBO SPA)rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Valerio Tavormina e Benedetto Gargani ; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 1451/2019 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 18/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società Ancora 85 s.r.l. impugna per revocazione ex art. 391 bis e art. 395 n.4, cod. proc.civ. l’ordinanza della Corte di cassazione n. 1451/2019 del 3/7/2018 pubblicata il 18/1/2019 con la quale in accoglimento del ricorso è stata cassata la sentenza impugnata senza rinvio con spese compensate; -assume a sostegno dell’istanza di revocazione che l‘ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto risultante dagli atti e/o documenti di causa; -in particolare la Corte avrebbe statuito sulla supposizione di un fatto, l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione alla società Ancora 85 il cui fallimento era stato chiuso il 6/3/2014 con conseguente rimessione in bonis della stessa, mentre, in realtà, tale notifica sarebbe stata inesistente; -si è costituita la controricorrente Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale società incorporante la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a.) che ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza sotto più profili ( irritualità ex art. 391 bis cod. proc. civ. per essere stato introdotto con citazione iscritta a ruolo il 2/8/2019 anziché con ricorso, inammissibilità per mancanza di specificità dei fatti e dei motivi di impugnazione, inammissibilità per mancanza dell’errore revocatorio); -nelle more della presente adunanza la controricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che: -osserva preliminarmente il collegio che come pure eccepito dalla controricorrente la presente revocazione è stata introdotta con atto di citazione notificato il 16 luglio 2019, nel termine cioè di sei mesi ex art. 391 bis cod. proc. civ. dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 18 gennaio 2019; -tuttavia ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. per la revocazione delle sentenze (ovvero delle ordinanze della Cassazione) è prevista la forma del ricorso ai sensi dell’art. 365 e ss. cod.proc. civ.; -ciò posto rileva il collegio che nonostante l’irritualità della proposizione della revocazione con atto di citazione anziché con ricorso ed in applicazione de l generale principio di conservazione degli atti (cfr.

Cass. Sez. Un. 758/2022) la impugnazione per revocazione è ammissibile perché è stata notificata il 16/7/20919 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione avvenuta il 18/1/2019 - e quindi entro il termine previsto dall’art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. - ed è stata iscritta a ruolo il 2/8/2019, cioè entro il termine di venti giorni decorrente dal 16/7/2019; -nondimeno la revocazione appare inammissibile atteso l’esito del giudizio conclusosi con l’ordinanza n. 1451/2019; -in quel processo la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello che,riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di revocatoria ex art. 67 comma , legge fall. proposta dal Fallimento Ancora 85 s.r.l. contro la ricorrente Cassa di Risparmio; -la cassazione della sentenza impugnata era stata chiesta deducendo la intervenuta cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta chiusura del fallimento in data 6-7 marzo 2014, per concordato fallimentare; -la Suprema corte con l’ordinanza n. 1451/2019 aveva ritenuto pacifico il dato della sopravvenuta chiusura del fallimento per concordato fallimentare e, in applicazione del principio di diritto secondo cui la chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione determina l’improseguibilità del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto e l’amministrazione fallimentare (cfr.

Cass. 9386/2011) aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 382 ultimo comma cod. proc. civ., la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio con compensazione delle spese di lite; - il ricorrente con il ricorso per revocazione della predetta ordinanza ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione e l’ inammissibilità del medesimo per avere la Cassa di Risparmio notificato il ricorso al fallimento Ancora 85 in data 16/4/2014 (e averlo poi iscritto a ruolo in data 18/4/2014 ) e cioè dopo la chiusura della procedura concorsuale in data 6 marzo 2014.

In altri termini per aver notificato il ricorso a un soggetto non più esistente; -la doglianza che attinge in sostanza la validità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata è inammissibile non configurando un errore revocatorio ex art. 395, n.4, cod. proc. civ.; -il vizio della notificazione, anche ove astrattamente esistente, non costituisce, infatti, errore revocatorio ex art. 395 cpc se non nel caso di errore meramente percettivo nel controllo degli atti (Cass.10028/2016), fattispecie diversa dal caso in esame dove la questione è stata oggetto di discussione e, seppure implicitamente, disattesa, dalla Corte che con l’ordinanza oggetto di revocazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; -stante l’inammissibilità del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza la società Ancora 85 s.r.l.

è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di Intesa San Paolo s.p.a. nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte di Ancora 85 s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile la revocazione e condanna la società Ancora 85 s.r.l. alla rifusione delle spese di lite a favore di Intesa San Paolo s.p.a. e liquidate in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Ancora 85 s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar