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Ordinanza — n. 29628/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of precise factual specification regarding unexamined evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29628/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Fingo Tullio and Tir Engeneering Systems s.r.l. inadmissible. The appellants argued that the appellate court failed to examine specific documentation regarding tax write-off procedures that could have altered the insolvency assessment. The court rejected this claim because the complaint did not sufficiently identify the decisive fact allegedly ignored by the lower court, merely contesting the evaluation of existing evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if the complaint fails to specify with sufficient precision the decisive fact introduced in the trial and asserted as not examined by the court of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insolvency proceedings precise factual specification unexamined evidence tax write-off procedure solvibilità finanziaria attestato di carenza beni cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso Fingo deduc e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 settembre 2021, n. 26304
Cass. 19 luglio 2021, n. 20553
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3381/2020R.G. proposto da Fingo Tullio e Tir Engeneering Systems s.r.l., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadagli avv. Marcello Cordoma e Francesca Morelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianmarco Panetta, sito in Roma, via G. Alfani, 29 -ricorrente - contro Fallimento della Tir Engeneering Systems s.r.l.,in persona del legale curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria A. Danesi de Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Piero Volpe, sito in Roma, via Savoia, 172 -controricorrente - Nisi Domenico -intimato - Oancea Cristinel -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 2003 /201 9 , depositata il 3 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: sentenza di fallimento RILEVATO CHE: - Tullio Fingo , in proprio e quale legale rappresentante della Tir Engeneering Systems s.r.l.,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 3 dicembre 2019, di reiezione del suo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato il fallimentodella società; - la Corte di appello ha disatteso il reclamo evidenziando che: non ricorreva la condizione ostativa al fallimento di cui all’art. 15, nono comma, legge fall., poiché, ai fini del calcolo dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati doveva aversi riguardo all’importo complessivo di tali debiti e non aquello dei debiti nei confronti di ciascuno dei cr editori istanti; non assumeva rilevanzaper escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, l’impossibilità addotta dalla società di far fronte ai debiti tributari e previdenziali,dalla stessa riconosciuti per un importo di euro 950.000,00, maturati (anche) a causa del sovrapprezzo praticato – quand’anche illecitamente e/o in violazione del divieto di usura – dal fornitore del gasolio per trazione dei mezzi di trasporto utilizzati nell’attività di impresa; l’entità dei debiti inadempiuti, anche non considerando quello– contestato – nei confronti del predetto fornitore, le infruttuose esecuzioni individuali intraprese dai singoli creditori, l’assenza nel patrimonio della società di significativi cespiti attivi, la cessazione dell’attività di impresa sin dal 2016 e l’impossibilità di formulare concrete proposte di superamento della crisi con strumenti di carattere negoziale costituivano elementi da cui poter desumere la sussistenza dello stato di insolvenza; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - resist e con controricorso il Fallimento della Tir Engeneering Systems s.r.l.; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso Fingo deduc e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ., per aver la corte del meritoomesso di esaminare la documentazione prodotta e di valutare la rilevanza del fatto determinante il dissesto societario «ai fini di un più favorevole concorsualità dei creditori a mezzo di altro rito con l’utilizzo della rottamazione fiscale (d.l. 118/2019), con incidenza sulla nullità della sentenza anche sotto il profilo di motivazione apparente ovvero carente su un punto decisivo, il dannoerariale della procedura»; -il motivo è inammissibile; -la doglianza omette di indicare con sufficiente precisione quale sia il fatto decisivo, introdotto nel giudizio e asseritamente non esaminato dal giudice, risolvendosi, nella sostanza, nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito, che non è consentita in questa sede (cfr., sul punto, Cass. 29 settembre 2021, n. 26304;

Cass. 19 luglio 2021, n. 20553); -né si ravvisa il vizio – peraltro solo rich iamato nella rubrica del motivo, ma non sviluppato –di motivazione apparente, in quanto la sentenza della Corte di appello – come riassunta in precedenza – consente di individuare l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito , sottraendosi, dunque, al vizio denunciato; -le spese processuali se guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stes