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Ordinanza — n. 29118/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness as PEC notification on appeal day did not start the thirty-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29118/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing occurred thirty days after the appeal judgment was published, not after the recipient's actual notification. Although the appellant claimed notification occurred on the tenth day via PEC, the court found the official record showed communication on the same day as publication. The court ruled that such electronic communication does not interrupt the statutory thirty-day period for filing a cassation appeal against bankruptcy-related decisions.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 14, l.fall.; PEC notification on the day of publication does not start the thirty-day appeal period.

Parole chiave

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tardiness of appeal PEC notification bankruptcy appeal statutory deadline cassation procedure domanda di fallimento dichiarazione di insolvenza concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 7, l.fall.
– con la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 12/10/2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall.
Art. 6 l.fall.
7, l.fall.; II) dell’art. 6 l.fall.; III) dell’art.
Art. 1, comma 2, l.fall.
– con la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 12/10/2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall.
Art. 5 l.fall.
2, l.fall.; IV) dell’art. 5 l.fall.; V) degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13-quater d.P.R. n. 115/02
18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l.
Art. 18, comma 14, l.fall.
221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art.
Art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012
18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l.
Art. 133, comma 2, c.p.c.
18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6278/2022
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to missed thirty-day filing deadline via PEC.
Cass. 23443/2019
Cass. 27685/2018
Cass. 23575/2017
Cass. 10525/2016
Cass. Sez.U, 4315/2020
raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.U, 4315/2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26473/2016 R.G. proposto da : FIDIMPRESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO RAFFAELLO (GSIRFL54S23H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BESSEGATO URBANO (BSSRBN58S28F443J) -ricorrente- contro FAMILY SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMEONE GIULIO (SMNGLI54D05H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMATUCCI ALESSANDRA (MTCLSN77P49H769Z) -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO FIDIMPRESA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2251/2016,depositata i l 10/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 12/10/2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da “Fidejussioni e garanzia per l’impresa - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi ” (di seguito Fidimpresa) contro la sentenza dichiarat iva di fallimento del Tribunale di Padova, su ricorso diFamily s.r.l.; 2. – avverso detta decisione Fidimpresa ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, notificato in data 11/11/2016, cui Family s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento Fidimpresa non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE 3. – i motivi proposti dal ricorrente denunziano, rispettivamente, la violazione:

l) dell’art. 18, co. 7, l.fall.; II) dell’art. 6 l.fall.; III) dell’art. 1, co. 2, l.fall.; IV) dell’art. 5 l.fall.; V) degli artt. 91 c.p.c. e 13-quater d.P.R. n. 115/02; 4. – va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, poiché, sebbene il ricorrente abbia dedotto che la sentenza d’appello impugnata gli sia stata “notificata il 12/10/2016”, dalla certificazione di cancelleria prodotta dal controricorrente (All. B-C) risulta che essagli è stata comunicata (all’indirizzo PEC del suo difensore) lo stesso giorno della sua pubblicazione (10/10/2016), mentre il ricorso per cassazione è stato pacificamente notificato in data 11/11/2016, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, comma 14, l.fall. (che scadeva mercoledì 09/11/2016); 4.1.

– per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. 6278/2022, 23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 10525/2016); 5.

–all’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo; 6. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13,