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Ordinanza — n. 28602/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective special power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28602/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney failed to meet strict procedural requirements. The appellant, a Gambian national seeking refugee status, submitted a power of attorney where the lawyer did not explicitly certify the date of issuance as subsequent to the contested administrative decision. The court ruled that under established case law, this specific certification is mandatory for appeals under Article 35-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the lack of this explicit certification rendered the procedural instrument non-compliant, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the asylum claim.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal must explicitly indicate the date of issuance subsequent to the communication of the contested decision, and the lawyer must certify both this date and the authenticity of the grantor's signature.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal procedure date certification requirement asylum status appeal procedural inadmissibility grave deficienza del procedimento all'estero requisito della firma autografa documento di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 228
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Direttiva 2013/32/UE
28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt.
CEDU
6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 22190/2020 proposto da: Jeng Ebrima, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Impaglione per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, si•44 pus. tilk). t. eqe-Sor MU g A GZO, 1- ,,,,leg,,,`1\0t1A, VIA tt .OrTO%L.t M . 42 avverso il decreto n. 5120/2020 del Tribunale di Palermo depositato il 13 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Palermo rigettò le domande di Ebrima Jeng (di nazionalità gambiana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che tale persons chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente. tre motivi di impugnszione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cessazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Rosaria Impaglione), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura e che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore non figura alcuna parola da cui desumere una qualche autenticazione); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35- bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto dila comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo Une SpeCiaie iPettegi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione dell'autenticità della sottoscrizione del ricorrente in calce al testo della procura speciale a proporlo nonché della data del conferimento di tale atto da parte del difensore che il ricorso sottoscrisse; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di c