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Ordinanza Interlocutoria — n. 28471/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remanded to allow joining of parallel appeals and deferring settlement between bank and bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28471/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court remanded the case to a new hearing to join a parallel appeal filed by other defendants against the same appellate judgment. The primary appellant, Unicredit, had settled with the bankruptcy trustee, while other individuals and entities remained litigants. The court prioritized procedural unity by deferring the settlement request until the appeals were consolidated.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. civ.; Art. 370, 371 cod. proc. civ.: When multiple appeals target the same judgment, they must be joined; subsequent appeals convert to incidental ones subject to strict time limits, and any settlement between parties does not preclude the joining of remaining appeals.

Parole chiave

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unicity of appeal incidental appeal procedural unity settlement of matter remand to new hearing risoluzione delle controversie sospensione della procedura di fallimento titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
Giusta l'art. 335 cod. proc. civ., la riunione delle impugnazioni che investono lo stesso provvedimento è obbligatoria (cfr.
Art. 370 cod. proc. civ.
Art. 371 cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ
Giusta l'art. 335 cod. proc. civ., la riunione delle impugnazioni che investono lo stesso provvedimento è obbligatoria (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15582 del 2020
Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 15582 del 2020; Cass.n.
Cass. n. 5695 del 2015
Cass. n. 27550 del 2018
Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 1521 del 2013
27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013), sicché, nella specie, l'odierno procedimento va rinviato a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17127/2020 r.g. proposto da: UNICREDIT S.P.A., con sede in Milano, alla Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. Stefano De Simone, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. Achille Saletti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Fratelli Gabba n. 7. - ricorrente - contro FALLIMENTO ALUMINIUM EUROPA S.R.L., in persona del curatore dott. Bruno Cenati, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato Marco Angelo Russo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell'Avvocato Beatrice De Siervo. - controricorrente - e z-- VIGANO' ROBERTO;

COSTA MARCO; BEGGIATO VANNA; MAZZUCCO ALBERTO; SCHENATO GIANCARLO; MASIN ENZO; DE TOGNI LUISA; DE TOGNI SILVIO; PROREVI AUDITING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza, n. 899/2020, della CORTE DI APPELLO DI MILANOdepositata il giorno 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. La controversia in esame ha ad oggetto un'azione ex art. 146 I.fall. intrapresa dal Fallimento Aluminium Europa s.r.l. contro propri ex amministratori e sindaci, nonché nei confronti di una società di revisione ed una banca. Sono state contestate, tra le altre, peculiari operazioni distrattive poste in essere dagli amministratori. 1.1. Per quanto concerne, più specificamente, la Unicredit s.p.a., le è stato ascritto, giusta l'art. 2497, comma 2, cod. civ., l'avere consentito e/o avallato dette operazioni, percependo somme di denaro, malgrado fosse consapevole dello stato di insolvenza della società poi fallita. 1.2.

La menzionata banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 899, che, accogliendo il gravame del fallimento predetto ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la prima al pagamento, in favore del fallimento stesso, di C 1.265.026, oltre rivalutazione ed interessi, ed alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi (limitatamente ad C 30.000,00 per il primo, e ad C 22.000,00 per il secondo). Ha resistito, con controricorso, il fallimento Aluminium Europa s.r.I., mentre sono rimasti solo intimati Umberto Viganò, Marco Costa, Vanna Beggiato, Alberto Mazzucco, Giancarlo Schenato, Enzo Masin, Luisa De Togni, Silvio De Togni, la Prorevi Auditing s.r.I., la Allianza s.p.a. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a..1.3.

Successivamente alla proposizione del suo ricorso, Unicredit s.p.a. ed il Fallimento Aluminium Europa s.r.l. hanno raggiunto un accordo transattivo, che ha interamente definito, tra le parti, in via bonaria, la materia del contendere oggetto delle statuizioni dell'impugnata sentenza, prevedendo, altresì, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Di questa circostanza si è dato atto con istanza congiunta, sottoscritta anche personalmente dalle parti, depositata nel presente giudizio il 2 agosto 2021, nella quale è stato richiesto a codesta Suprema Corte di "dichiarare la cessata materia del contendere tra Unicredit s.p.a. e il Fallimento di Aluminium Europa s.r.l. con integrale compensazione delle spese".

CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente, occorre dare atto che, come segnalato dalla Cancelleria, esiste un altro ricorso (n.r.g. 18951/2020, promosso da Giancarlo Schenato, Enzo Masin e Luisa De Togni, contenente, a sua volta, un ricorso successivo proposto da Marco Costa, Vanna Beggiato ed Albertino Mazzucco), - pendente presso la Prima sezione civile di questa Corte, in attesa di fissazione - avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 899, già censurata da Unicredit s.p.a. con il proprio ricorso n.r.g. 17127 del 2020;

RITENUTO CHE 1. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 15582 del 2020; Cass.n. 5695 del 2015), il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.2.

Giusta l'art. 335 cod. proc. civ., la riunione delle impugnazioni che investono lo stesso provvedimento è obbligatoria (cfr. Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013), sicché, nella specie, l'odierno procedimento va rinviato a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, all'esito differendosi ogni altro provvedimento sull'istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra Unicredit s.p.a. ed il Fallimento di Aluminium Europa s.r.I., come congiuntamente formulata da queste ultime, PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia l'odierno procedimento n.r.g. 17127/2020 a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza proposta da altri soggetti, all'esito differendo ogni altro provvedimento sull'istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra Unicredit s.p.a. ed il Fallimento di Aluminium Europa s.r.I., come congiuntamente formulata da queste ultime.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema