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Ordinanza — n. 28447/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28447/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28447/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RDINANZA sul ricorso n. 29535/2020 proposto da: Aigbe Osamuyimen, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avvocato Mario Antonio Angelelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mario Pasqualino per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 6277/2020 del Tribunale di Palermo depositato il 6 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28447/2022 — snciv · Corte di Cassazione: S.U., n. 15177 del 2021; che, tuttavia alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 19514 de 2008; Cass. n. 32068 del 2018); che non vi è obbligo di statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia protezione internazionale facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso n. 29535/2020 proposto da: Aigbe Osamuyimen, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avvocato Mario Antonio Angelelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mario Pasqualino per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 6277/2020 del Tribunale di Palermo depositato il 6 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2022 dal consigliere Marco Vannucci OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Palermo rigettò le domande di Osamuyimen Aigbe (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Aigbe chiese la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che Aigbe ha depositato il 1 settembre 2022 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Gaetano Mario Pasqualino), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "Vera la firma"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che, tuttavia alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 19514 de 2008; Cass. n. 32068 del 2018); che non vi è obbligo di statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez