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Ordinanza — n. 27957/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against second instance judgment for false application of novation and unjust enrichment rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27957/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted the appeal against the Court of Appeal's judgment, quashing the decision and remanding the case. The lower courts incorrectly applied civil code provisions regarding debt substitution and unjust enrichment without recognizing the lack of subjective novation. The court found that the transfer of billing duties did not alter the underlying contractual relationship or the nature of the obligation owed to the Consortium.

Regesto Legislator

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Art. 1235 c.c.; Art. 2043 c.c.: A transfer of billing or collection duties without a corresponding change in the economic management of the service does not constitute subjective novation, and the original debtor remains liable for costs incurred in the interest of the public entity.

Parole chiave

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novation subjective unjust enrichment debt substitution public utility management contractual relationship tasse di depurazione acque canone d'acqua imposta speciale sulle forze idrauliche

Disposizioni normative citate

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Art. 1235 c.c.
Inoltre, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1235 c.c., per aver sostituito il gestore d'ambito al Comune di Torpè nelle obbligazioni di pagamento relative all'attività di gestione svolta dal Consorzio di Bonifica, in difetto di novazione soggettiva del relativo rapporto convenzionato.
Art. 2043 c.c.
Per quanto concerne la doglianza di violazione dell'art. 2043 c.c. dedotta dal ricorrente con il primo motivo, la questione risulta intimamente connessa al secondo motivo, con cui merita di essere esaminata congiuntamente.
art. 1235 c.c
Inoltre, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1235 c.c., per aver sostituito il gestore d'ambito al Comune di Torpè nelle obbligazioni di pagamento relative all'attività di gestione svolta dal Consorzio di Bonifica, in difetto di novazione soggettiva del relativo rapporto convenzionato.
artt. 112 c.p
4, c.p.c., perché i giudici di merito hanno erroneamente qualificato la domanda introduttiva del giudizio come istanza di pagamento realizzando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 112 c.p.c.
art. 161 c.p
nonché la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
art. 1713 c.c
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1713 c.c.
art. 2043 c.c
Per quanto concerne la doglianza di violazione dell'art. 2043 c.c.
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Testo completo

- ORDINANZA sul ricorso 817/2017 proposto da: Abbanoa S.p.a., in persona dell'ammin.re unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Santa Teresa n.23, presso lo studio dell'avvocato Pietrosanti Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paparo Tommaso, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune di Torpè, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo Studio Legale Placidi, rappresentato e difeso dagli avvocati Cabiddu Maria Vittoria, Fara Giovanni Antonio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n.9, presso lo studio dell'avvocato Guzzo Arcangelo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Martino Claudio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 503/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 07/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Nuoro con sentenza del 13 settembre 2012 rigettava la domanda del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con cui, citando in giudizio il Comune di Torpè ed Abbanoa s.p.a., chiedeva il rimborso della spesa complessivamente sostenuta per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo transitorio decorrente dal 10 gennaio al 30 settembre 2006. Invero, pur essendo la S.p.a. Abbanoa subentrata nella gestione della rete idrica e fognaria al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con decorrenza giuridica dagli inizi dell'anno 2006, ma, di fatto, vale a dire in relazione alla consegna e all'effettivo inizio della gestione, questi ultimi erano gestiti dal suddetto Consorzio fino al 30 settembre 2006.

In relazione al periodo compreso fra il primo gennaio ed il 30 settembre 2006 il Presidente dell'Autorità d'ambito aveva disposto che, pur proseguendo nella gestione della rete il Consorzio, la società Abbanoa avrebbe dovuto provvedere a fatturare e riscuotere i consumi idrici, trasferendo sl Comune la relativa quota tariffaria riscossa dall'utenza. Il rigetto della domanda, nei confronti di entrambi i convenuti, era giustificato dal Tribunale con il riferimento alla mancata riscossione, da parte di Abbanoa, degli importi dovuti dagli utenti. Successivamente, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 7 ottobre 2016, in parziale accoglimento dell'appello promosso dal Consorzio di Bonifica, ha pronunciato la condanna di Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 324.929,12, IVA compresa, oltre agli interessi legali dal 20 ottobre 2008 e alla refusione delle spese processuali.

Inoltre, ha condannato il Consorzio, in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore del Comune di Torpè, che liquida in euro 12.000,00 per competenze del primo grado ed curo 13.500,00, per competenze del secondo grado, oltre quanto dovuto per legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione Abbanoa s.p.a, affidandosi a due motivi contenenti plurime censure e memoria. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e il Comune di Torpè si sono costituiti con distinti controricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all.

E., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto i giudici di merito hanno illegittimamente disapplicato un atto amministrativo, ossia il provvedimento emanato dal Presidente dell'Autorità d'Ambito il 26 febbraio 2006, con cui si prescriveva che la Abbanoa s.p.a. fosse tenuta al trasferimento della quota di tariffa pertinente al territorio del Comune di Torpè in favore del Comune, titolare della gestione in economia, e non del Consorzio. Inoltre, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1235 c.c., per aver sostituito il gestore d'ambito al Comune di Torpè nelle obbligazioni di pagamento relative all'attività di gestione svolta dal Consorzio di Bonifica, in difetto di novazione soggettiva del relativo rapporto convenzionato.

La ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art.1713 c.c. e dell'art. 156, d. lgs. 152/2006, in quanto i giudici di seconde cure hanno erroneamente attribuito l'intero costo di gestione delle reti, per il periodo transitorio decorrente dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, ad Abbanoa s.p.a., indirettamente riconoscendo la titolarità della medesima della gestione dell'intero servizio. Infine, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 2043, c.c., in applicazione del quale avrebbe dovuto essere regolata e respinta la pretesa risarcitoria del Consorzio di Bonifica, non qualificabile come danno ingiusto, produttivo del diritto al risarcimento, il mancato riversamento, da parte del gestore d'ambito della tariffa in favore del Comune di Torpè.

Con la seconda censura si deduce error in procedendo, in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., perché i giudici di merito hanno erroneamente qualificato la domanda introduttiva del giudizio come istanza di pagamento realizzando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 112 c.p.c. nonché la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Il ricorso merita di essere accolto. Il primo motivo, contenente plurime censure, è, infatti, fondato. Innanzitutto, si deve rilevare che è fatto pacifico e non contestato in causa che il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale ha stipulato con il Comune di Torpè (NU) in data 12 agosto 1997 una convenzione per la conduzione della rete idrica e fognaria nel proprio territorio per il periodo di cinque anni, poi esteso a quindici per delibera della giunta del 6 aprile 2000.

In base a quanto stabilito nelle delibere di conferimento dell'incarico, il Consorzio di Bonifica avrebbe coperto i costi della gestione, senza alcun esborso da parte del Comune di Torpè, ma tramite la fatturazione all'utenza cittadina in base alle tariffe approvate dal Comune medesimo in apposito regolamento. A seguito dell'emanazione delle Leggi regionali n. 29 del 17 ottobre 1997 e n. 15 del 7 Maggio 1999, con cui si è disposta l'istituzione dell'Autorità d'Ambito della Sardegna e l'introduzione del Servizio Idrico Integrato, d'ora in avanti S.I.I., la gestione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale dell'intera rete idrica e fognaria comunale è cessata ex lege a far data dal 10 gennaio 2005.

Tale attività è, però, proseguita in via transitoria sino al 1° Gennaio 2006, data a partire dalla quale, si sarebbe dovuta realizzare la piena operatività del S.I.I nonché il trasferimento di gestione degli impianti idrici in capo ad Abbanoa S.p.a. Risulta poi altrettanto incontroverso che il suddetto Consorzio abbia continuato ad occuparsi della gestione transitoria degli impianti idrici sino al subentro da parte del nuovo gestore d'ambito de S.I.I. regionale Abbanoa s.p.a., avvenuto soltanto in data 30 settembre 2006 con la presa in consegna degli impianti idrici relativi al territorio comunale giusta delibera consiliare n. 34 del 30 settembre 2006.

Durante tale periodo transitorio, intercorrente tra l'affidamento del S.I.I. ad Abbanoa s.p.a. (1° gennaio 2006) e la sua presa in consegna degli impianti fognari del Comune di Torpè (30 settembre 2006), mentre il Consorzio di Bonifica conservava la gestione delle reti idriche e fognarie, la società summenzionata avrebbe dovuto provvedere a fatturare i consumi, trasferendo al Comune la relativa quota tariffaria riscossa all'utenza. Ciò in forza del provvedimento del Presidente dell'Autorità d'Ambito del 24 febbraio 2006 n. 588 secondo cui "[...j La ressponsabilità gestionale degli impianti è trasferita ad Abbanoa s.p.a. con decorren_za dalla data fissata nel verbale di consegna. [..] In relaione alle problematiche emerse per l'applica.zione delle tariffe, si precisa che alla fatturaione dei consumi rilevati per l'anno 2006 provvederà Abbanoa s.p.a., Gestore Unico affidatario del Sistema Idrico Integrato (SII.) in Sardegna e che, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio e la data di assunzione della gestione a tutti gli effetti da parte di Abbanoa s.p.a., sarà trasferita al Comune la quota di tariffa spettante".

Risulta, dunque, che, a far data dal 1° gennaio 2006, si sia verificata una gestione separata, da un lato, dell'attività di manutenzione provvisoria degli impianti, rimasta in capo al Consorzio di Bonifica, e, dall'altro, dell'attività di fatturazione ed esazione del corrispettivo del servizio, in capo ad Abbanoa s.p.a., nuovo gestore d'ambito, con obbligo di trasferimento al Comune degli importi incassati dall'utenza relativi alla quota spettante dal medesimo. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, nessun obbligo di trasferimento era, invece, previsto da parte di Abbanoa s.p.a nei confronti del Consorzio di Bonifica.

In base a quanto suesposto si riscontra, dunque, una violazione dell'art. 5, 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, per mancata applicazione del provvedimento amministrativo del Presidente dell'Autorità d'Ambito del 24 febbraio 2006 conforme a legge. Tale provvedimento risulta, inoltre, in parte riproduttivo di quanto già stabilito dall'art. 15 della 1. 36/1994 nonché dal successivo art. 156 del d.lgs. n. 152/2006, che si riferisce all'ipotesi di rapporti tra enti co-gestori del servizio di gestione e depurazione degli impianti idrici, cui il titolare della gestione unica è tenuto poi a ripartire le quote riscosse presso gli utenti.

Si esprime con chiarezza sul punto, l'art. 15 della legge 5 gennaio 1994 secondo cui "[...] la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servkio idrico integrato [...]. Qualora il servkio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari conven.zioni e concessioni, la relativa tariffa è -riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo liparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalle riscossioni". In analogia, il vigente art. 156 del d.lgs 152/2006 si applica "in ipotesi in cui il servizio sia gestito separatamente da diversi soggetti, cui il titolare della gestione unica è tenuto poi a ripartire la quota di rispettiva spettanza entro un certo termine dalla riscossione a sua cura".

Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte d'Appello, il caso di specie, la cui questione principale verte sul diritto di rimborso del soggetto che ha sopportato i costi della gestione provvisoria nel periodo gennaio-settembre 2006, a seguito delle determinazioni assunte dall'Autorità d'Ambito in conformità all'art. 7 1.r. n. 29/97, rientra perfettamente nella operatività di tale disciplina. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1713 c.c. e dell'art. 156 d. lgs. 152/2006, dunque, Abbanoa s.p.a., in quanto mandatario gestore del S.I.I. d'ambito, incaricata dall'autorità d'ambito dell'attività di fatturazione nonché esazione della tariffa nel territorio a gestione in economia del Comune di Torpè, come indicato dal provvedimento dell'Autorità d'Ambito summenzionato, doveva corrispondere a quest'ultimo le somme riscosse.

Ciò posto, il ritardo nell'avviamento dell'attività di fatturazione dei consumi relativi al periodo transitorio da parte di Abbanoa s.p.a. e il conseguente slittamento temporale del trasferimento al Comune di Torpè di quanto riscosso presso gli utenti, non ha inciso in alcun modo sull'obbligazione, facente capo ad Abbanoa, di versare quanto dovuto al solo Comune di Torpé, con insussistenza di qualsiasi rapporto, di fonte legale o convenzionale, fra la società ricorrente e il Consorzio di Bonifica. Quanto detto risulta confermato dal fatto che, una volta terminato il periodo di gestione provvisoria, il suddetto Consorzio ha sottoscritto con Abbanoa s.p.a. un protocollo di intesa del 3 Ottobre, poi trasferito nel contratto del 27 ottobre, che, preso atto del subentro in data 30 settembre 2006 di Abbanoa s.p.a. nella gestione del S.I.I. nel territorio di alcuni comuni, compreso il Comune di Torpè, nei quali aveva sino ad allora operato il Consorzio di Bonifica, prevedeva che quest'ultimo avrebbe proseguito nell'interesse di Abbanoa s.p.a. le attività di conduzione e manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, sino ad allora svolte nell'interesse delle singole amministrazioni locali, con obbligo di Abbanoa s.p.a. di riconoscere e rimborsare al Consorzio i relativi costi sostenuti e documentati per l'esecuzione delle prestazioni convenute.

Ciò senza alcun cenno all'esistenza di alcun rapporto pregresso tra Abbanoa s.p.a. e il Consorzio di Bonifica, relativo al periodo di gestione provvisoria. Pertanto, si riscontra una falsa applicazione dell'art. 1235 c.c. da parte dei giudici di seconde cure, che hanno sostituito Abbanoa s.p.a. al Comune di Torpè nelle obbligazioni di pagamento nei confronti del Consorzio, in difetto di novazione soggettiva del relativo rapporto convenzionato. Il trasferimento dell'attività di fatturazione ed esazione dei consumi dal Consorzio di Bonifica ad Abbanoa s.p.a, che caratterizza il periodo decorrente a partire dal 1° gennaio, non ha, infatti, integrato alcun mutamento soggettivo del rapporto, atteso che al predetto trasferimento delle attività di fatturazione ed esazione non si è accompagnata la cessazione della gestione in economia del servizio nel territorio comunale.

A riprova di ciò, risulta che il Consorzio di Bonifica abbia eseguito nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 la prestazione "nell'interesse del Comune di Torpè". E' oltremodo significativa, invero, la circostanza che per le prestazioni effettuate nel periodo transitorio dal Consorzio di Bonifica venne — come emerge, senza alcuna contestazione, dal tenore del ricorso - emessa fattura nei confronti del Comune di Torpè, ed in questi termini venne principalmente formulata la domanda introduttiva. Per quanto concerne la doglianza di violazione dell'art. 2043 c.c. dedotta dal ricorrente con il primo motivo, la questione risulta intimamente connessa al secondo motivo, con cui merita di essere esaminata congiuntamente.

In relazione a tale aspetto, a prescindere da una palese inammissibilità dei rilievi, fondati su un'interpretazione della domanda attorea, in termini aquiliani, che non trova alcun riscontro né nella decisione impugnata (la quale inequivocabilmente fa riferimento a un'obbligazione pecuniaria), né negli atti processuali, deve ritenersi che tali censure rimangano assorbite dall'accoglimento del primo motivo, nei termini sopra indicati. In definitiva, il ricorso merita accoglimento, con rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata, al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizion