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Ordinanza — n. 27825/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal due to applicant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27825/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal extinguished after the applicant formally withdrew the lawsuit. Nosakhare Aiwuyor, a Nigerian national, had previously challenged a lower court's denial of humanitarian protection but later submitted a document of renunciation signed by his lawyer. The court ruled that the process must be terminated because the withdrawal was valid, noting that the Ministry of the Interior did not defend the case.

Regesto Legislator

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Articles 160 and 161 of the Code of Civil Procedure: When a party formally renounces their claim, the proceedings are extinguished without further judicial intervention.

Parole chiave

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asylum appeal formal withdrawal extinguishment of proceedings humanitarian protection Code of Civil Procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano domanda di revisione dell'asilo statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Articles 160 and 161 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10555/2020 proposto da: Aiwuyor Nosakhare, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Maggiolini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 2729/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 2 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere Marco Vannucci. OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da Nosakhare Aiwuyor (di nazionalità nigeriana) per la riforma dell'ordinanza con cui, il 13 giugno 2017, il Tribunale di Bologna ebbe a rigettare le domande di tale persona volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; e)sg-è che per la cassazione di tale sentenza, nella sola parte relativa alla conferma della decisione di diniego della protezione per motivi umanitari, Aiwuyor propose ricorso contenente un motivo di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore, munito di mandato speciale a tale effetto; che il processo deve dunque essere dichiarato estinto; che nessuna statuizione sulle spese è da assumere in quanto l'intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del processo Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez