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Ordinanza — n. 27805/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to late government appearance and lack of specific vulnerability evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27805/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible primarily because the Ministry of Interior appeared late without a formal counter-claim containing legal arguments. The applicant argued for humanitarian protection based on personal vulnerability and economic hardship in Ghana but failed to provide specific, documented evidence of individual fragility. Consequently, the court rejected the claim for violation of law, noting that the lower court correctly ignored unsubstantiated general assertions about human rights instability.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A late appearance by the opposing party without a formal counter-claim containing legal grounds renders the appeal inadmissible; Furthermore, an asylum claim based solely on abstract considerations of human rights instability without specific, documented evidence of individual vulnerability is insufficient for recognition of protection.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility late party appearance counter-claim requirements humanitarian protection individual vulnerability evidence domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art.13
art. 370 c.p
artt. 370 cod. proc. civ
Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.23921/2020
civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).
Cass. S.U. n.29459/2019
132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019).
Cass.n.9304/2019
Cass. S.U. n.5314/2020
115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
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Testo completo

20 ORDINANZA sul ricorso 25942/2020 proposto da: Kouoko Piele Duono, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Perone che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in rsona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in /41Wrin3.;r vO, dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - ì avverso la sentenza n. 33/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.33/2020 pubblicata il 22-01-2020 la Corte d'appello di Potenza ha respinto l'appello proposto da Kouoko Piele Duono, cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato definitivamente il suo Paese per ragioni economiche. La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato:« Diniego della protezione umanitaria - Violazione dell'art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5». Il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria per non avere la Corte d'appello preso in considerazione né la sua situazione personale (orfano, indigente, chiamato ad occuparsi della famiglia di origine e della propria), né della situazione economica del Ghana.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). 3.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, afferma di essere soggetto vulnerabile, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass.n.9304/2019 e Cass.

S.U. n.29459/2019). In particolare il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua particolare condizione di fragilità, ma si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani e sull'instabilità del suo Paese. La Corte territoriale ha affermato che nulla il ricorrente aveva allegato e documentato circa la propria integrazione nel territorio nazionale (pag.15 sentenza) e la censura non si confronta affatto con detto assunto.

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così decis