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Ordinanza — n. 27802/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27802/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27802/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27967/2020 proposto da: Suru Shina, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Edy Guerrini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore V2L--1.S-t sn-&í<1n-c' avverso la sentenza n. 252/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 16 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere Marco Vannucci. FATTI DI CAUSA 1.Con ordinanza emessa il 28 luglio 2017 (a definizione di processo svoltosi secondo il rito sommario di cognizione) il Tribunale di Bologna: rigettò le domande di Shina Suru (di nazionalità nigeriana) volte a volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria; accertò che tale persona aveva diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27802/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è, per le ragioni nell'atto illustrate, caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione n. 268 del 1998.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale domanda di protezione provvisoria diritti umani domanda di revisione dell'asilo motivi umanitari
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27967/2020 proposto da: Suru Shina, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Edy Guerrini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore V2L--1.S-t sn-&í<1n-c' avverso la sentenza n. 252/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 16 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere Marco Vannucci. FATTI DI CAUSA 1.Con ordinanza emessa il 28 luglio 2017 (a definizione di processo svoltosi secondo il rito sommario di cognizione) il Tribunale di Bologna: rigettò le domande di Shina Suru (di nazionalità nigeriana) volte a volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria; accertò che tale persona aveva diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Adita dal solo Ministero dell'Interno, la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2020, in riforma dell'ordinanza impugnata, • rigettò anche la domanda di Suru di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Per la cassazione di tale sentenza Suru ricorre sulla base di unico motivo di impugnazione.

4. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è, per le ragioni nell'atto illustrate, caratterizzata da erronea applicazione dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione n. 268 del 1998.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto si compendia: nell'illustrazione di taluni principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria; nella illustrazione della "situazione sociale e politica della Nigeria". Non un rigo del ricorso, caratterizzato da assoluta astrattezza e da illustrazione di fatti non aventi specifico riferimento a quelli di causa, è dedicato alla contestazione della specifica motivazione caratterizzante la sentenza impugnata a fondamento della riforma dell'ordinanza di primo grado. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo svolto difese la, vittoriosa, parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d