Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual summary in the petition. The court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements. The decision emphasizes the need for clear factual exposition in cassation petitions. The court found the petition insufficient for legal review. The outcome was a dismissal of the appeal. The case highlights procedural strictness in Italian law. The ruling clarifies the scope of cassation petitions. The decision ensures fair trial procedures are followed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for failing to include a summary of the case facts as required by law. The appellant argued for humanitarian protection, but the petition only listed grievances without detailing the specific factual and legal grounds from lower courts. The court ruled that the appeal was insufficient because it did not provide the necessary information for the Supreme Court to understand the case without reviewing the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure; The appeal for cassation must contain a clear and exhaustive summary of the case facts, including the parties' claims, factual premises, and legal arguments, to ensure the court of supreme jurisdiction can fully comprehend the controversy without needing to consult other process documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14291/2020 proposto da: Arko Jimmoh Albert, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Zanchini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore i +intimato) avverso la sentenza n. 1060/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 21 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere Marco Vannucci. OSSERVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che Albert Arko Jinnmoh ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata sulla base di due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che l'art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa; che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per soddisfare il requisito imposto da tale disposizione di legge processuale, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente (sia pure non analitica o particolareggiata) dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in questo senso, cfr., fra le molte:
Cass.n. 5640 del 2018; Cass. n. 19018 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006); che sul punto è stato anche precisato che è da escludere che i motivi di impugnazione, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (in questo senso, cfr., per tutte: Cass n. 24432 del 2020; Cass. n. 13312 del 2018); che la prescrizione in discorso risponde non a un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa (sostanziali e processuali) che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr.
Cass. S.U. n. 2602 del 2003); che, tenuti presenti tali ordini di concetti, il ricorso contiene solo l'esposizione dei motivi di censura alla sentenza sopra indicata e si caratterizza per l'assenza di qualunque indicazione relativa: alle ragioni specifiche, in fatto e in diritto, dal ricorrente dedotte nel giudizio di primo grado e in quello di appello a sostegno della, invocata, "protezione umanitaria"; alle difese svolte dal Ministero dell'Interno nei due giudizi di merito; alle ragioni a sostegno della decisione di segno negativo contenuta nell'ordinanza di primo grado; al contenuto della sentenza di appello (nell'atto solo criticata); che il ricorso è dunque inammissibile per violazione della citata disposizione di legge processuale; che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difese.
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P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca