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Ordinanza — n. 27618/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to late government defense and lack of specific vulnerability evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27618/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for two primary reasons: the Ministry of Interior's belated appearance and the applicant's failure to provide specific evidence of vulnerability. The applicant argued for humanitarian protection based on general poverty and human rights violations but offered no concrete details regarding his personal fragility or integration status. Consequently, the court rejected the claim because the procedural defect regarding the government's participation and the substantive lack of specific factual support rendered the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The controricorso must contain the legal grounds under penalty of inadmissibility; appeals based on general human rights claims without specific individualized evidence of vulnerability are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal late government defense humanitarian protection specific vulnerability evidence procedural defect protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino etiope asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Art. 13 comma 1-bis dello stesso art.13
art. 370 c.p
artt. 370 cod. proc. civ
Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.23921/2020
civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).
Cass. S.U. n.29459/2019
132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019).
Cass. n.9304/2019
Cass. S.U. n.5314/2020
115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 16084/2020 proposto da: Silah Mustapha, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Montalto, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis resistente - avverso la sentenza n. 140/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.140/2020 pubblicata il 24-02-2020 la Corte d'appello di Cagliari ha respinto l'appello proposto da Silah Mustapha, cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato il suo Paese per ragioni economiche, in quanto dopo la morte cid padre non poteva sostenere la sua famiglia diventata povera.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 motivo di ricorso è così rubricato:« Violazione o falsa applicazione dell'art. 5 comma 6° del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con riferimento all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.».

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c.,, comma 1 c.p,c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. Il motivo di ricorso è inammissibile. Con riguardo alla disciplina applicabile ,ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma di essere soggetto vulnerabile, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n.9304/2019 e Cass.

S.U. n.29459/2019). In particolare il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua particolare condizione di fragilità, ma si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani, sulla povertà e sull'instabilità del suo Paese, richiamando gli obblighi internazionali e costituzionali. Inoltre il ricorrente deduce che erroneamente la corte di merito ha affermato che la protezione umanitaria non può essere giustificata dal mero requisito dell'integrazione sociale e lavorativa, ma neppure indica quale sia la sua effettiva integrazione, né indica se, come e quando abbia dedotto e dimostrato elementi a supporto del radicamento nel territorio italiano, difettando cosi la censura anche di autosufficienza.

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in