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Ordinanza — n. 27616/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to summarize case facts as required by civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary of the case facts as mandated by law. Although the appellant detailed their personal history, they omitted specific legal arguments, defenses raised by the Ministry of the Interior, and the reasoning behind the lower court's negative decisions. The court ruled that without these essential elements, the appellate court cannot fully understand the grounds for challenging the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure; The appeal for cassation must contain a clear and exhaustive summary of the case facts, including the specific legal and factual grounds, defenses, and reasoning of both parties, to enable the supreme court to independently assess the merits of the challenge without needing external sources.

Parole chiave

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appeal inadmissibility summary of facts Code of Civil Procedure cassation requirements autonomy of appeal procedural defect judicial review scope protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Art. 13, first paragraph, fourth comma, of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5640 del 2018
Cass. n. 19018 del 2017
5640 del 2018; Cass. n. 19018 del 2017; Cass.
Cass. n. 1926 del 2015
19018 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015; Cass.
Cass. n. 7825 del 2006
1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006); che sul punto è stato anche precisato che è da escludere che i motivi di impugnazione, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (in questo senso, cfr., per tutte: Cass n.
Cass. n. 24432 del 2020
Cass. n. 13312 del 2018
Cass. S.U. n. 2602 del 2003
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10307/2020 proposto da: Dukuly Ansu, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 2673/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 23 settembre udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere Marco Vannucci. OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che Ansu Dukuly (di nazionalità liberiana) ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata sulla base di un motivo di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che l'art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa; che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per soddisfare il requisito imposto da tale disposizione di legge processuale, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente (sia pure non analitica o particolareggiata) dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in questo senso, cfr., fra le molte:

Cass.n. 5640 del 2018; Cass. n. 19018 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006); che sul punto è stato anche precisato che è da escludere che i motivi di impugnazione, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (in questo senso, cfr., per tutte: Cass n. 24432 del 2020; Cass. n. 13312 del 2018); che la prescrizione in discorso risponde non a un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa (sostanziali e processuali) che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr.

C:ass. S.U. n. 2602 del 2003); che, tenuti presenti tali ordini di concetti, il ricorso contiene, sotto l'indicazione "Fatto", la mera narrazione della vicenda umana del ricorrente (pagg. 1-3 dell'atto) cui segue solo l'esposizione del motivo medesimo; caratterizzandosi, dunque, per l'assenza di qualunque indicazione relativa: alle ragioni specifiche, in fatto e in diritto, dal ricorrente dedotte nel giudizio di primo grado e in quello di appello; alle difese svolte dal Ministero dell'Interno nei due giudizi di merito; alle ragioni a sostegno della decisione di segno negativo contenuta nell'ordinanza di primo grado; al contenuto della sentenza di appello (nell'atto solo criticata); che il ricorso è dunque inammissibile per violazione della citata disposizione di legge processuale; che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difese.dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di