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Sentenza — n. 27612/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds and allows main appeal regarding tax collection specificity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27612/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the incidental conditional appeal inadmissible because the parties failed to jointly acknowledge the cessation of the subject matter of the dispute. While the main appeal was allowed due to a lack of specific reasoning in the lower court's decision regarding the tax notice, the incidental claim was rejected for failing to meet procedural requirements. Consequently, the contested judgment was quashed and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; The principle of specificity requires precise exposure of reasons for cassation, and a generic appeal without specific reference to the contested decision prevents the court from evaluating its merits.

Parole chiave

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principle of specificity cassation appeal tax collection notice inadmissible incidental appeal remand for retrial rinascita della qualità d'assicurato sospensione dell'assicurazione garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Laura Tricorni Va rammentato che «In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
63 del 1925, art. 130 e dei principi che disciplinano l'attività assicurativa perché non consentiva al destinatario di poter imputare il pagamento ad una specifica polizza nel momento in cui si verificava il pagamento dell'indennizzo.r.g.n.
art. 24 Cost
3, anche in relazione all'art. 24 Cost., in punto di necessità, per ogni provvedimento amministrativo, quale la cartella esattoriale, di essere intellegibile, e rappresentando, sotto un secondo profilo, che tale mancanza di intellegibilità induceva anche la violazione e falsa applicazione del R.D.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17224 del 18/08/2020
Cass. n. 18421 del 19/08/2009
Cass. Sez. U. n. 11722/2010
Cass. n. 18224/2018
11722/2010, Cass. n. 18224/2018; Cass.
Cass. n. 15580/2017
Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019
30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
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Testo completo

contribuente ma la diversa obbligazione restitutoria dei contributi pubblici, erogati dall'amministrazione ed indebitamente percepiti. Va, quindi, osservato in diritto che nel giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma dà luogo ad r.g.n. 1422/2016 Cons. est. Laura Tricorni una decisione sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015; Cass. n. 11813/2016). Questi principi sono stati confermati da una recente pronuncia (Cass. n. 21757/2021), seppure per diversa fattispecie non applicabile al caso in esame.

Nel caso di specie, non solo le parti in causa non hanno rassegnato comuni conclusioni con una esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale dei diritti controversi e con richiesta di declaratoria della materia del contendere, ma la ricorrente incidentale - che ha introdotto la questione a mezzo dei suoi difensori ed ha rammentato che la definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193/2016 conv. in legge n.225/2016 prevedeva l'impegno del dichiarante a rinunciare ai giudizi pendenti - ha poi puntualizzato che non intendeva rinunciare agli atti del giudizio promosso con il ricorso incidentale condizionato, con il che va escluso che possa ravvisarsi la sua rinuncia espressa o tacita.

Per tale ragione, e considerato che i Ministeri ricorrenti hanno - anche in memoria - concluso per l'accoglimento del ricorso principale, nonostante la notifica dei documenti idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento della somma di cui alla istanza di condono, non può dirsi che risulti acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sui diritti sostanziali dedotti - consistenti nella ricorrenza o meno del diritto dell'amministrazione di procedere con l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante, a seguito della revoca dell'agevolazione - e che sia venuto meno l'interesse ad agire (Cass. n. 19845/2019).

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, non può ravvisarsi la rinuncia agli atti del giudizio da parte di Generali e non ricorre un r.g.n. 1422/2016 Cons. est. Lauro Tricorni sopravvenuto difetto di interesse ad agire in considerazione dell'oggetto del giudizio. 1.3. Va quindi esaminato l merito dell'azione. 2.1. Le ricorrenti amministrazioni lamentano, nell'unico motivo del ricorso principale, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., della legge n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, di interpretazione autentica della legge n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, nonché del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 21, art. 11 preleggi, dovendo ritenersi che l'amministrazione non doveva fornire prova dell'esistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziaria per essere il titolo amministrativo (la revoca dell'agevolazione), contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, perfettamente idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo nei confronti sia della debitrice principale sia della garante, oltretutto in forza di contratto autonomo di garanzia. 2.2.

La controricorrente Generali ha proposto ricorso incidentale condizionato, ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., reiterando la questione dell'illegittimità e nullità della cartella esattoriale, per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità, lamentando, sotto un primo profilo, la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, art. 3, anche in relazione all'art. 24 Cost., in punto di necessità, per ogni provvedimento amministrativo, quale la cartella esattoriale, di essere intellegibile, e rappresentando, sotto un secondo profilo, che tale mancanza di intellegibilità induceva anche la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 63 del 1925, art. 130 e dei principi che disciplinano l'attività assicurativa perché non consentiva al destinatario di poter imputare il pagamento ad una specifica polizza nel momento in cui si verificava il pagamento dell'indennizzo.r.g.n. 1422/2016 Cons. est.

Laura Tricorni 3. Il ricorso principale è fondato. L'art. 3, comma 8, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese - emesso nel caso di specie - costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria (come ha fatto, nella specie, la Generali Assicurazioni) in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 32 e 33, della I. n. 449 del 1997, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi - come nel caso concreto - precedentemente alla sua entrata in vigore (Cass. n. 21232/2016;

Cass. n. 1336/2017; Cass. n. 3283/2021).

4. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Preventivamente va rilevato che, contrariamente a quanto assume la ricorrente incidentale, il motivo non attiene a questione dichiarata assorbita dalla Corte di appello, ma decisa con il rigetto del secondo motivo di gravame relativo alla domanda risarcitoria proposta dall'appellante per l'indebita iscrizione a ruolo di una pretesa indeterminata ed indeterminabile. La sola questione assorbita, infatti, alla stregua della sentenza impugnata (non avendo la ricorrente incidentale trascritto i motivi di impugnazione), riguardava il quarto motivo dell'appello proposto in merito alla ritenuta validità e alla sussistenza dei crediti sottostanti alla cartella esattoriale (fol. 6 della sent. imp.) e non risulta attinto dalla doglianza in esame.

Quanto al motivo in esame, va rilevato che, nel suo duplice profilo, non coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente.r.g.n. 1422/2016 Cons. est. Laura Tricorni Va rammentato che «In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.» (Cass. n. 17224 del 18/08/2020;

Cass. n. n. 18421 del 19/08/2009). Nel caso in esame, la Corte distrettuale, nel disattendere il secondo motivo di appello, ha dato seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione (Cass.

Sez. U. n. 11722/2010, Cass. n. 18224/2018; Cass. n. 15580/2017), e, proprio in ragione del tenore della specifica contestazione formulata dalla società assicurativa, ha escluso la ricorrenza della indeterminatezza della pretesa; ha, quindi, rimarcato che la connessa domanda risarcitoria non poteva essere accolta anche per mancata allegazione e specifica prova da parte della società assicurativa del concreto pregiudizio che l'atto avrebbe determinato al suo diritto di difesa. A fronte di ciò, la censura si limita a sostenere l'indeterminatezza e l'indeterminabilità della cartella e risulta svolta in maniera generica mediante petizioni di principio ed asserzioni di parte, senza alcuno specifico riferimento agli atti di causa ed alle ragioni della decisione IO r.g.n. 1422/2016 Cons. est.

Laura Tricorni che si intende contrastare, con l'effetto che è impedita alla Corte ogni possibile valutazione in merito alla eventuale fondatezza della stessa.

5. In conclusione, il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e la liquidazione delle spese anche del presente grado. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versament