Italian Court dismisses asylum appeal due to late government appearance and insufficient evidence of integration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible for two primary procedural and substantive reasons. The Ministry of the Interior appeared late without a counter-claim containing legal arguments, violating procedural codes. Furthermore, the applicant failed to prove his integration into Italian society with specific evidence, relying instead on general poverty claims and documents not produced in the lower courts. Consequently, the court rejected the request for refugee status based on the lack of autosufficiency in the cassation petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A late appearance by the opposing party without a substantive counter-claim violates procedural rules and renders the appeal inadmissible; Art. 372 c.p.c.: Allegations of integration in the host country require concrete documentary evidence produced in the lower instance, not mere assertions in the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 9918/2020 proposto da: Ofori George, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 3540/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.3540/2019 pubblicata il 9-09-2019 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da Ofori George, cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per ragioni economiche e familiari, ossia per contrasti legati alla proprietà di un terreno. La Corte d'appello, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 motivo di ricorso è così rubricato:« Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5 comma 6 del T.U. in materia di immigrazione».
2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).
3. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua particolare condizione di fragilità, ma si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani e sulla povertà del suo Paese. La Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi addotti dal richiedente (sporadiche prestazioni lavorative retribuite) non fossero probanti di una sua effettiva integrazione nel tessuto socio-culturale del Paese ospitante (pag.11 sentenza impugnata).
Si tratta di un accertamento di fatto motivato in modo idoneo, a cui il ricorrente contrappone una diversa ricostruzione e valutazione, deducendo di essere radicalmente e stabilmente inserito in Italia e richiamando il contratto di lavoro e le buste paga che allega al ricorso per cassazione, senza tuttavia indicare se, quando e come abbia prodotto quei documenti nei giudizi di merito. Sotto tale profilo, ossia con riguardo all'integrazione nel territorio nazionale, la censura difetta di autosufficienza e la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione è inammissibile, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all'art.372 c.p.c..4.
Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell