Italian Court dismisses asylum appeal due to applicant's formal withdrawal of the legal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the applicant formally withdrew his appeal against the lower court's rejection of his asylum claims. Although the appellant initially filed two grounds of appeal against the refusal of refugee status and subsidiary protection, his lawyer subsequently submitted a special power of attorney authorizing the withdrawal of the entire recourse. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the applicant voluntarily terminated the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a party formally withdraws their appeal or recourse, the proceedings are extinguished without any ruling on costs, particularly when the opposing party has not defended the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2912/2021 proposto da: Mill-Yontey Christopher, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Maggiolini per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 2113/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 20 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere Marco Vannucci. OSSERVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da Christopher Mill-Yontey (di nazionalità ghanese) per la riforma dell'ordinanza con cui, il 8 gennaio 2018, il Tribunale di Bologna ebbe a rigettare le domande di tale persona volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che per la cassazione di tale sentenza Mill-Yontey propose ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore, munito di mandato speciale a tale effetto; che il processo deve dunque essere dichiarato estinto; che nessuna statuizione sulle spese è da assumere in quanto l'intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezion