Cassation court dismisses appeal as the lower court's decree declaring the lawsuit extinct is final and binding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by GBS Group S.p.A. against a decree declaring the lawsuit extinct. The lower court had accepted the appellant's withdrawal, which met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, and ruled that no further proceedings were necessary. The Court upheld this decision, noting that the extinction of the lawsuit is a final act that cannot be challenged on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of the lawsuit by the plaintiff, accepted by the defendant, results in the extinction of the proceedings, which is a final and binding judicial act that precludes further litigation on the same matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26776/21 R.G. proposto da: GBS GROUP S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Del Franco, e domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro GRAMEGNA MICHELE, nella qualità di erede di Gramegna Giovanni e Colonna Francesca, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Calabrese, e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione; - controricorrente - contro Di Pasquale Filomena, Gramegna Francesca, Gramegna Gianluigi, Gramegna Leonardo, Gramegna Mario, Gramegna Nicola Giovanni, Goffredo Giuseppe, Curatela Fallimento PA.MOL s.r.I., GILLI Utensili s.r.I., Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.I., PFEIFER CIFAST s.a.s. di Pfeifer Partecipazioni s.r.I., Allianz AG's S.p.a., UNIPOLSAI s.p.a., Generali Italia S.p.a., Società REALE 2c)(22- MUTUA di Assicurazioni, Generali Italia s.p.a., Axa Assicurazioni S.p.a.; intimati - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 201.6; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 13 settembre 2022 Il Presidente titolare LI FunzionarqeGtdiziarte Dotí.ssa Ftibri;;:, ),4 R 0A4. DEPOSiT.ATO 5-,;--CAR11-