Decreto — n. 27353/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente DECRETO C° P C ' sul ricorso iscritto al n. 22798/2020 R.G. proposto da: PIERRI LUCIANO, CAUCEGLIA MARINA, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Carrano, e domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione; - ricorrenti - contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Conte, Leonardo Russi e Marcella Pelà, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato Giuseppe Miani, in Roma, Via Tintoretto n. 88; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi h_/S69 dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 27353/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 22798/2020 R.G. proposto da: PIERRI LUCIANO, CAUCEGLIA MARINA, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Carrano, e domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione; - ricorrenti - contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Conte, Leonardo Russi e Marcella Pelà, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato Giuseppe Miani, in Roma, Via Tintoretto n. 88; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi h_/S69 dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
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ente DECRETO C° P C ' sul ricorso iscritto al n. 22798/2020 R.G. proposto da: PIERRI LUCIANO, CAUCEGLIA MARINA, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Carrano, e domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione; - ricorrenti - contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Conte, Leonardo Russi e Marcella Pelà, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato Giuseppe Miani, in Roma, Via Tintoretto n. 88; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi h_/S69 dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 13 settembre 2022 III Presidente titolare dNO3Vff or2!4(101, v '110Q -1