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Ordinanza — n. 27062/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to lack of specific document references and argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27062/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible, rejecting the claimants' arguments regarding the timing of asset investments and the validity of the creditor's standing. The court found the appeal fundamentally flawed because the first ground of appeal failed to specify the exact procedural acts, documents, and contracts supporting the alleged violations, violating procedural requirements. Consequently, the remaining grounds were deemed superfluous and lacking substantive argumentation, leading to the dismissal of the entire appeal and the award of litigation costs to the bankruptcy trustee.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 6, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specifically indicate the procedural acts, documents, and contracts upon which the alleged violations are based, or if it lacks substantive argumentation beyond mere legal citations.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific document reference bankruptcy proceedings procedural defect lack of argumentation Cassation court litigation costs credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no « erronea ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per un fatto decisivo del giudizio in ordine alla lamentata violazione dell’art.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Infine, quantunque il rilievo sia ormai superfluo, il primomotivo di ricorso è inammissibile anche perché privo della «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti … sui quali… si fonda» (art. 366, comma 1, n.
Art. 369, comma 2, n. 6, c.p.c.
6, c.p.c.), facendo riferimento al contratto di finanziamento, a un «verbale di assemblea societario», a «fatture» e a «note e documenti di acquisto dei carro ponte» , senza depositare nuovamente tali documenti con il ricorso(art. 369, comma 2 , n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co .
art. 2556 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 16853/2022
Cass. 23494/2020
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Testo completo

ANZA sul ricorso n.11505/2018 proposto da Cantieri Rizzardi S.n.c. di Gianfranco Rizzardi C., Gianfranco RIZZARDI e Milvia IUNDUSI, elettivamente domiciliatiin Roma, v iale dell’Aeronautica n. 1 1 , presso l o studio dell’avv. Tamburrino, rappresenta t i e dife s i dall’avv. Riccardo Castelli( avvocatoriccardocastelli@cnfpec.it) , per procur e special i allegate in calce al ricorso, ricorrenti; OGGETTO Reclamocontro dichiarazione di fallimento Ud. 12/07/2022 CC Cron. R.G.N.11505/2018 contro Fallimento di Cantieri Rizzardi S.n.c. di Gianfranco Rizzardi C. e dei soci Gianfranco RIZZARDI e Milvia IUNDUSI , elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Antonio Plana n. 4, presso lo studio dell’avv.

Francesco Franco, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Iucci, per procura special e a margine del controricorso, controricorrente; Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l., intimato; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Roma n. 1461/2018 depositata il 6.3.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.7.2022 dal Cons. Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Latin a dichiarò il fallimento di Cantieri Rizzardi S.n.c. di Gianfranco Rizzardi C. e dei soci Gianfranco Rizzardi e Milvia I undusi , in accoglimento dell’istanza proposta dal Fallimento Cantieri Rizzardi S.r.l.

I tre soggetti dichiarati falliti propose ro congiunto reclamo davanti alla Corte d’Appello di Roma, contestando il credito vantato da Fallimento Cantieri Rizzardi S.r.l. e, quindi, la sua legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento.La Corte d’Appello di Roma respinse il reclamo, accogliendo le conclusioni rassegnate sia dal curatore del fallimento che dal creditoreistante. Contro tale sentenza la società e i soci dichiarati falliti hannoproposto ricorso per cassazione formalmente articolato in quattro motivi. La curatela falliment are si è costituit a con controricorso, mentre è rimast o intimat o il creditore istante Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l.

La curatela falliment are ha depositato anche una breve memoria nel termine anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no « erronea ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per un fatto decisivo del giudizio in ordine alla lamentata violazione dell’art. 6 d el R.D. n. 267/1942 e degli artt.115 e 116 c.p.c. ed alla violazione degli artt. 2556 e 2697c.c. in relazione all’erronea valutazione del materiale istruttorio». 1.1.

Per comprendere la doglianza, occorre riferire che la s.n.c. aveva affittato la propria azienda alla s.r.l. per un canone mensile di € 21.000. In seguito, la s.n.c. aveva chiesto e ottenuto un finanziamento agevolato da Medio Credito Centrale (MCC) impegnandosi a ottenere l’aumento del canone mensile a € 50.000 e la s.r.l. affittuaria aveva anch’essa sottoscritto l’accordo ed aveva inizi ato a pagare il canone maggiorato nelle mani della mutuante MCC. Sennonché, intervenuto il fallimento di Cantieri Navali Rizzardi S.r.l., il suo curatore aveva contestato il perfezionamento delle condizioni cui era subordinata l’efficacia della pattuizione di a umento del canone , chiesto la r ipetizione dell’indebito- quantificato in € 1.529.640 - e presentato l’istanza di fallimento in forza del predetto credito restitutorio, oltre che di altri due crediti di minore ammontare. 1.1.1.Il primo motivo di ricorso – a dire il vero piuttos to incerto e pletorico nell’indicazione del tipo di vizio denunciato e delle disposizioni di legge che si assumono violate – è dunque volto a contestare un’asserita contraddittorietà nella decisione della Corte d’Appello, per avere essa ammesso , da un lato, che la modifica di un contratto d’affitto d’azienda non deve essere provata necessariamente per iscritto – ovverosia con la forma prescritta per la prova del contratto d’affitto (art. 2556 c.c.) – e avere tuttavia negato, dall’altro lato,che quella modifica si fosse perfezionata nel caso in esame.

I noltre , i ricorrenti lamentano che il giudice a quoabbia ritenuto accertata, in fatto, la mancata realizzazione de gli investimenti per i quali era stato erogato il finanziamento agevolato, co n ciò travisa nd o le risultanze istruttorie.1.2. Il motivo è inammissibile. 1.2.1. È appena il caso di osservare che la «erronea ed insufficiente motivazione» non è un vizio denunciabile in sede di legittimità, alla luce del novellato disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che rende censurabile soltanto «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 1.2.2.

Di ci ò è sicuramente consapevole la stessa parte ricorrente, che infatti integra il motivo con un incerto riferimento alla violazione di disposizioni di legge che , invece , sono state semplicemente applicate dal giudice a quo al fatto concreto , così come da lui accertato nell’esercizio della sua discrezionalità insindacabile in sede di legittimità ( v. Cass. n n . 20553/2021 ; 1234/2019; 27415/2018). Sicuramente non è stato violato l’art.6 legge fall., perché la corte territoriale non ha messo in dubbio che solo il titolare di un credito sia l egittimato a ri chiedere il fallimento del debitore, ma si è limitata ad accertare che , nella specie, la parte istante era per l’appunto credit irice della s.n.c.

Né vengono indicati error i commessi nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni di legge che regolano l’onere della prova e che limitano il potere di acquisizione e di valutazionedelle prove. 1.2.3. Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo si ravvisa nella circostanza che i ricorrenti non colgono con esattezza l’oggetto dell’accertamento in fatto su cui la Corte d’Appello di Roma ha fondato la sua decisione. Infatti nella motivazione della sentenza impugnata non si nega, in assoluto , che sia stato realizzato l’investimento previsto dal contratto di finanziamento agevolato; ma si nega che esso sia stato effettuato «nel termine del 31.12.2004», sul presupposto – non contestato nel ricorso in modo specifico – che il consen s o di Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. all’aumento del canone era condizionato alla tempestività dell’investimento e non alla sua mera esecuzione.

La corte d’appello ha anzi evi denziato che proprio gli ulteriori document i prodott i dai reclamanti dimostrerebbero l’acquisto dei beni strumentali nel luglio 2005 e, quindi, ben oltre il termine pattuito del 31.12.2004. 1.2.4. Infine, quantunque il rilievo sia ormai superfluo, il primomotivo di ricorso è inammissibile anche perché privo della «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti … sui quali… si fonda» (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), facendo riferimento al contratto di finanziamento, a un «verbale di assemblea societario», a «fatture» e a «note e documenti di acquisto dei carro ponte» , senza depositare nuovamente tali documenti con il ricorso(art. 369, comma 2 , n. 6, c.p.c.), senza riportarne il contenuto e senzaindicare il luogo in cui essi sarebbero rinvenibili nel fascicolo di causa.

2. I rimanenti tre motivi di ricorso sono volti a contestare il diverso credito di € 794.932,06 vantato dal Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. nei confronti di Cantieri Rizzardi di Gianfranco Rizzardi C. S.n.c. e indicato in sentenza come credito derivante da «pregressi rapporti commerciali». 2.1. Poiché si discute soltanto della legittimazione attiva di Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l., l’inammissibilità del primo motivo renderebbe superfluo l’esame dei rimanenti, posto che questi ultimi , anche qualora fossero fondati, lascerebbero comunque intatto l’accertamento incidentale e sommario del maggior credito da ripetizione di indebito, da solo sufficiente a riconoscere la legittimazione ad agire della parte istante per il fallimento(Cass. nn. 16853/2022; 23494/2020). 2.2.

Merita, tuttavia, di essere rimarcata la grossolana inammissibilità anche dei rimanenti motivi , in quanto del tutto privi di una qualsiasi argomentazione a sostegno, diversa da una mera elen cazione di alcun i numeri di articoli di legge , con l’aggiunta di una dichiarazione di generica insoddisfazione per l’esito del processo (ad es.: «Non può il giudicante basarsi solo sulle eccezioni della controparte»!).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,