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Ordinanza — n. 26892/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal regarding lake water usage fees, ruling private land becomes state demesne when flooded by lake water.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26892/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Sirmione 2 S.p.a.'s appeal against a lower court ruling that condemned the company to pay water usage fees. The court held that while the company owned the land, the artificial darsena became state demesne property because the lake water flooded the excavation, merging the private soil with the public water body. Consequently, the company's argument that the land remained private was rejected based on established principles of accession and the inseparability of lake water and its banks.

Regesto Legislator

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Art. 6 legge regionale Lombardia n.22/1998; Art. 13 DPR n.115/2002: When private land is excavated to create a darsena and subsequently flooded by lake water, the land becomes state demesne property by accession, regardless of the private owner's intent.

Parole chiave

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lake water usage fees state demesne property accession to principal private land transformation artificial darsena construction inseparability of water public domain expansion responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge regionale Lombardia n.22 del 1998
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U-, Sentenza n. 253 del 12/01/2021
Cass., sez. un., n. 11211 del 1998
253 del 12/01/2021 che richiama le precedenti pronunce Cass., sez. un., n. 11211 del 1998 e n.
Cass., sez. un., n. 26036 del 2013
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Testo completo

NZA e C_ I. sul ricorso 29180/2017 proposto da: Sirmione 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.20, presso lo studio dell'avvocato Persichelli Cesare, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ercolani Marialuana, Lazzarini Sergio, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n. 96, presso lo studio dell'avvocato Rolfo Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ballerini Mauro, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1392/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 02/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dalla cons. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Brescia - sezione distaccata di Salò- con sentenza in data 25/1/2013 nr.343 accolse l'opposizione proposta da Sirmione 2 s.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento in data 5/1/2010 di € 416.189,73 emessa nei confronti della società opponente dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro, di seguito Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro quale indennizzo per "l'occupazione senza titolo di area privata invasa dall'acqua" del Lago di Garda all'interno del porto turistico del Comune di Sirmione per gli anni dal 2006 al 2009.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n.1392 del 2.11.2017, pubblicata il 2.11.2017 ha accolto l'appello proposto da Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro, di seguito Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro nei confronti di Sirmione 2 s.p.a. e rigettato l'opposizione di quest'ultima condannandola altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A tal riguardo la Corte bresciana ha ravvisato sussistente la competenza del Consorzio ad emettere, ai sensi del RD 14-44910 n.639, l'ordinanza ingiunzione impugnata, avente ad oggetto il pagamento del canone relativo agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 dovuto per l'utilizzo di acqua demaniale - del Lago di Garda — su area privata.

A giudizio della Corte bresciana l'art. 6 della legge regionale Lombardia n.22 del 1998, per quanto interessa nel presente giudizio, ha previsto il trasferimento dalla Regione ai Comuni, anche in forma associata, delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni ed a tali funzioni accedono l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi. La Corte d'appello ha ritenuto che il pagamento dei canoni pretesi dal Consorzio non presupponesse l'occupazione di un bene demaniale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante.

Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione Sirmione 2 spa con ricorso affidato ad unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge regionale della Lombardia 29 ottobre 1998 n.22, artt.6 e 11 e relativa tabella B, introdotta con legge regionale 12 gennaio 2002 n.1. Deduce che i canoni di cui al comma 3 bis dell'art.11 della legge regionale 22/1998, comma introdotto dalla legge regionale 12 gennaio 2002 n.1, concernono l'utilizzo di aree demaniali e non quello del bene demaniale acqua.

Con legge regionale delega n.1/2000 e di seguito con legge regionale 12 dicembre 2003 n.26- art. 43-, la Regione Lombardia aveva attribuito alla Provincia la competenza del rilascio delle concessioni di derivazioni delle acque sia superficiali che sotterranee. Con successivo regolamento regionale 24 marzo 2006 n.2 erano infine stati determinati i canoni, computati secondo l'unità di misura del modulo, come previsto dall'art.1081 c.c.. La ricorrente evidenzia di aver perfezionato sin dal 5 maggio 2007 con l'Amministrazione provinciale di Brescia il procedimento autorizzatorio disciplinato dalla citata legge regionale n.26/2003, come da documentazione prodotta in allegato all'atto di appello.

Alla stregua del contesto normativo suesposto, deduce la ricorrente che chiare e distinte erano le competenze attribuite al Consorzio, ora Autorità di Bacino, e alla Provincia. Le prime erano relative alle concessioni di aree demaniali, i cui canoni erano calcolati, secondo specifico tariffario, in funzione della superficie misurata in metri quadrati. Solo le funzioni attribuite alla Provincia erano relative a derivazioni ed attingimenti d'acqua, i cui canoni erano calcolati, secondo specifico tariffario, in funzione del volume, misurato in metri cubi.

Adduce la ricorrente che la voce di cui alla tabella B «area privata a terra invasa dall'acqua» non poteva che interpretarsi, secondo la volontà del legislatore regionale lombardo e in senso costituzionalmente orientato, come riferita all'area, quale bene del demanio lacuale, e non all'acqua, essendo impossibile, anche solo su un piano logico e matematico, calcolare il canone per l'utilizzo del bene-acqua mediante una misura di superficie. Diversamente opinando, il criterio di misurazione dell'acqua in funzione dell'estensione dell'area a cui accede configgerebbe con i principi costituzionali di logicità e proporzionalità, in quanto porrebbe canoni corrispettivi uguali, in caso di identità di superficie, a fronte di diversa consistenza di utilizzo, qualora su identiche superfici venissero versati *differenti quantitativi di acqua.

Sostiene la ricorrente che la dizione della voce della tabella B «area privata a terra invasa dall'acqua» trovi verosimile giustificazione in prospettiva storica, considerato, in particolare, che prima della sentenza delle Sezioni Unite n.1552/2002, successiva di un mese all'emanazione della legge regionale Lombardia n.1/2002, l'Agenzia del Demanio sosteneva che l'introduzione di acqua lacustre/pluviale in un'area privata rendesse quest'ultima demaniale. La società ricorrente censura infine la sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando la soluzione interpretativa accolta dal Tribunale di Brescia con la sentenza 25-1- 2013 n.343, richiamata da Sirmione 2 s.p.a. a sostegno della sua prospettazione, ha affermato di non condividerne il percorso argomentativo.

Il motivo è infondato e deve essere respinto. Occorre premettere che, come incontroverso tra le parti, i canoni sono pretesi dal Consorzio, ora Autorità di bacino, per gli anni dal 2006 al 2009 in relazione all'utilizzo da parte di Sirmione 2 s.p.a. dell'acqua lacuale e che è privata l'area in cui detta acqua confluisce. Infatti la Sirmione 2 s.p.a., oltre ad occupare un'area demaniale che non è oggetto del contendere, utilizzava l'acqua del Lago di Garda facendola confluire, tramite un canale artificiale, in un'area privata ove era stata realizzata una darsena per l'ormeggio di natanti.

Ugualmente incontroverso è il fatto che nel 2007 la società ricorrente abbia ottenuto dall'Amministrazione Provinciale di Brescia l'autorizzazione per derivare acqua dal Lago di Garda in Comune di Sirmione ad uso della darsena di proprietà. Ciò premesso occorre considerare che Le Sezioni Unite di questa Corte si sono recentemente pronunciate sulla materia affermando che: "Nell'ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull'alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo sì che l'acqua lacustre allaghi lo scavo, non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell'acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto della P.A. alla derivazione; al contrario, posti i principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia divenuto anch'esso demaniale, senza che rilevi, in contrario, la mancanza di un'espressa volontà di acquisizione da parte della P.A., venendo in considerazione un rapporto pertinenziale che sorge in via di fatto in conseguenza dell'espansione dell'alveo." (Sez.

U -, Sentenza n. 253 del 12/01/2021 che richiama le precedenti pronunce Cass., sez. un., n. 11211 del 1998 e n. 26036 del 2013). Il motivo proposto risulta pertanto infondato alla luce della pronuncia sopra richiamata e deve essere respinto con condanna alle spese della ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4.000 per compensi, oltre a €200 per esborsi, spese generali (15%) e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così d