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Decreto — n. 26874/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26874/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26874/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12222/2021 R.G. proposto da: ALI SHAUKAT, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Interlenghi, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -resistente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n„ 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; «b,

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26874/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 12222/2021 R.G. proposto da: ALI SHAUKAT, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Interlenghi, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -resistente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n„ 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; «b,

Parole chiave

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abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro delle conclusioni civili diritto di ottenere una decisione tacita revoca dell'opposizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12222/2021 R.G. proposto da: ALI SHAUKAT, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Interlenghi, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -resistente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n„ 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; «b,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienz.a. Roma, 8 settembre 2022 Il Presidente titolare Dott.ssadelaide Amendola 7(n CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositata in Cancel