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Decreto — n. 26858/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to the appellant's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26858/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the lawsuit. The appellant, Bibi Fareeda, had previously filed a writ of appeal against the Ministry of the Interior, but subsequently submitted a written renunciation of the appeal. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the party's formal waiver of the appeal, provided the renunciation complies with statutory requirements and does not violate public order.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation Supreme Court ruling chiusura della procedura di assistenza giudiziaria conseguenze del ritiro abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n.68 del 2016
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; tS 266 a22,
art. 391 c.p
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15371/2021 R.G. proposto da: BIBI FAREEDA, rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Interlenghi, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato- letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; tS 266 a22,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 8 settembre 2022 Il Presidente titolare CORTE SUPREMA Prima CASSA-IMRE • Depositaià CU:ce