Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, IVS Italia S.p.A., had previously filed a merger-related appeal against Grupo Argenta S.p.A. and Fondazione Policlinico San Matteo, but subsequently withdrew the action. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings if the withdrawal is timely and unconditionally made by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24531/2017 R.G. proposto da: IVS ITALIA S.P.A., per incorporazione di VENDING SYSTEM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Consiglio, Francesca Clerici e Michela Natale, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, in Roma, Via C. Mirabello n.23; - ricorrente - contro GRUPPO ARGENTA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Casò e Sergio Fienga, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Piazzale Belle Arti n.8; - controricorrente - contro FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO S. MATTEO, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Codena, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del dott.
Alfredo Placidi, in Roma, Via Cosseria n.2; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione delle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 8 settembre 2022 Il Presid