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Decreto — n. 26673/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26673/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26673/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28781/2021 R.G. proposto da: MANIFATTURE DEL NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Zacchino e Maurizio Spinella, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via dei Dardanelli n.46; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del curatore dott. Stefano Tonelato, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sordelli, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Enrico Maria Terenzio, in Roma, Corso Trieste n. 130; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26673/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 28781/2021 R.G. proposto da: MANIFATTURE DEL NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Zacchino e Maurizio Spinella, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via dei Dardanelli n.46; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del curatore dott. Stefano Tonelato, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sordelli, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Enrico Maria Terenzio, in Roma, Corso Trieste n. 130; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia d'eredità revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
130; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28781/2021 R.G. proposto da: MANIFATTURE DEL NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Zacchino e Maurizio Spinella, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via dei Dardanelli n.46; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del curatore dott. Stefano Tonelato, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sordelli, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Enrico Maria Terenzio, in Roma, Corso Trieste n. 130; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 7 settembre 2022 Il Presidente titolare