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Decreto — n. 26573/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26573/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO C ,U P C- , sul ricorso iscritto al n. 3415/2019 R.G. proposto da: DI SCALA VITO, DI SCALA SILVERIA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Bonistalli, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Michelangelo Capua, in Roma, Via P.S. Mancini n.2; - ricorrenti - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., quale incorporante della Consum.it S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mannocchi, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26573/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 3415/2019 R.G. proposto da: DI SCALA VITO, DI SCALA SILVERIA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Bonistalli, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Michelangelo Capua, in Roma, Via P.S. Mancini n.2; - ricorrenti - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., quale incorporante della Consum.it S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mannocchi, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
9; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

te DECRETO C ,U P C- , sul ricorso iscritto al n. 3415/2019 R.G. proposto da: DI SCALA VITO, DI SCALA SILVERIA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Bonistalli, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Michelangelo Capua, in Roma, Via P.S. Mancini n.2; - ricorrenti - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., quale incorporante della Consum.it S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mannocchi, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 7 settembre 2022 Il Presidente titolare 11 Funzionario Dott.ssa FahriziiJi , p C5