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Decreto — n. 26458/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26458/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26458/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15757/2021 R.G. proposto da: ZEQIRAJ JERONIM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mughini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo - Unità Dublino; - intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26458/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 15757/2021 R.G. proposto da: ZEQIRAJ JERONIM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mughini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo - Unità Dublino; - intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento estinzione dell'obbligazione desistenza dall'azione ritiro della domanda di esecuzione quietanza di saldo debito

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15757/2021 R.G. proposto da: ZEQIRAJ JERONIM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mughini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo - Unità Dublino; - intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 5 settembre 2022 Il Presidente titolare Il hinziouario ( Dott.ssa Fuhrizio Gigdi • Dott.ssa Adelaide Amendola BA DEPOS‘liAM iN ..... 0.131€T; . KillZi