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Decreto — n. 26456/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26456/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26456/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO C t, sul ricorso iscritto al n. 15051/2019 R.G. proposto da: COOPSETTE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sido Bonfatti e Domenico Spagnuolo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Nomentana n.78; - ricorrente - contro JULIET S.P.A., quale mandatario di SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Ferroni, Stefania Gaiba, Alfredo Craca e Massimo Luconi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Boezio n.6; - controricorrente - i. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e hAss 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26456/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 15051/2019 R.G. proposto da: COOPSETTE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sido Bonfatti e Domenico Spagnuolo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Nomentana n.78; - ricorrente - contro JULIET S.P.A., quale mandatario di SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Ferroni, Stefania Gaiba, Alfredo Craca e Massimo Luconi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Boezio n.6; - controricorrente - i. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e hAss 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato liquidazione degli onorari difensivi rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e hAss 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

te DECRETO C t, sul ricorso iscritto al n. 15051/2019 R.G. proposto da: COOPSETTE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sido Bonfatti e Domenico Spagnuolo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Nomentana n.78; - ricorrente - contro JULIET S.P.A., quale mandatario di SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Ferroni, Stefania Gaiba, Alfredo Craca e Massimo Luconi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Boezio n.6; - controricorrente - i. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e hAss 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 5 settembre 2022 „, Il Presidente titolare Il F110.7.1011aTiO CM! Dott.ssa Fabrizio DAR Dott.ssa Adelaide Amendola DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0