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Decreto — n. 26455/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26455/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO sul ricorso ricorso iscritto al n. 6437/2016 R.G. proposto da: VITALE ROBERTA, VITALE GIANFRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Gatto, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti - contro CURATELA del FALLIMENTO DELTA COMPUTERS di CATALANO A. & C. S.A.S., in persona del curatore dott. Giovanni Trovato, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Parmaliana, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesco Cantone, in Roma, Via F. Satolli n.45; - controricorrente e ricorrente incidentale- lette le rinunce al ricorso principale dei ricorrenti principali e del ricorso incidentale da parte della ricorrente incidentale nonché le contestuali, reciproche accettazioni della controricorrente e ricorrente incidentale e delle ricorrenti principali; ritenuto che le rinunce hano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; 4_54- 21 i che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione delle rinunce reciprocamente espresse da parte della controricorrente e ricorrente incidentale e delle ricorrenti principali; considerato, anche, che nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione è intervenuta omologazione del concordato fallimentare; che le parti hanno concordemente chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 26455/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 6437/2016 R.G. proposto da: VITALE ROBERTA, VITALE GIANFRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Gatto, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti - contro CURATELA del FALLIMENTO DELTA COMPUTERS di CATALANO A. & C. S.A.S., in persona del curatore dott. Giovanni Trovato, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Parmaliana, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesco Cantone, in Roma, Via F. Satolli n.45; - controricorrente e ricorrente incidentale- lette le rinunce al ricorso principale dei ricorrenti principali e del ricorso incidentale da parte della ricorrente incidentale nonché le contestuali, reciproche accettazioni della controricorrente e ricorrente incidentale e delle ricorrenti principali; ritenuto che le rinunce hano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; 4_54- 21 i che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione delle rinunce reciprocamente espresse da parte della controricorrente e ricorrente incidentale e delle ricorrenti principali; considerato, anche, che nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione è intervenuta omologazione del concordato fallimentare; che le parti hanno concordemente chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda;

Parole chiave

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revoca del concordato estinzione dell'obbligazione consegna di documenti stralcio del procedimento ritiro a seguito di transazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso ricorso iscritto al n. 6437/2016 R.G. proposto da: VITALE ROBERTA, VITALE GIANFRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Gatto, e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrenti - contro CURATELA del FALLIMENTO DELTA COMPUTERS di CATALANO A. & C. S.A.S., in persona del curatore dott. Giovanni Trovato, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Parmaliana, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesco Cantone, in Roma, Via F. Satolli n.45; - controricorrente e ricorrente incidentale- lette le rinunce al ricorso principale dei ricorrenti principali e del ricorso incidentale da parte della ricorrente incidentale nonché le contestuali, reciproche accettazioni della controricorrente e ricorrente incidentale e delle ricorrenti principali; ritenuto che le rinunce hano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; 4_54- 21 i che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione delle rinunce reciprocamente espresse da parte della controricorrente e ricorrente incidentale e delle ricorrenti principali; considerato, anche, che nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione è intervenuta omologazione del concordato fallimentare; che le parti hanno concordemente chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara cessata la materia del contendere, ordinando ai sensi dell'art. 2668 n.2 cc (Cass.5587/2007) la cancellazione della trascrizione eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina il 21/01/2016 ai nn. 1401 di Registro Generale e n. 160 di Registro Particolare, di annotamento di nullità dell'atto di compravendita Notaio Mario di Bella di Milazzo del 22/4/1999 Rep.10281 - Racc. 4769, trascritto il 7/5/1999 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina al n.10232 di Registro Particolare. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 5 settembre 2022 Il Presidente titolare Il Funzionario Gl i Dott.35(1 Ftibrizi<2 Dott.ssa Adelaide Amendola/ DEPOSITATO IN CANCELLERIA O