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Ordinanza — n. 26417/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows foreigner's appeal, ruling Peace Court lacks jurisdiction over expulsion rejection appeals under current law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Peace Court's declinatorial order and remanded the case for a new hearing. The appellant, a Tunisian national, argued that the Peace Court lacked jurisdiction because recent legislative amendments explicitly assigned competence for expulsion rejection appeals to the Peace Court via specific statutory references. The court agreed, finding that the current text of the Immigration Act clearly designates the Peace Court, thereby invalidating the lower court's refusal to hear the case.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 bis d.lgs. 286/98; Art. 13 comma 8 d.lgs. 286/98; Art. 18 d.lgs. 150/11: The Peace Court has exclusive jurisdiction to hear appeals against administrative expulsion rejection decisions when current statutory provisions explicitly link such appeals to the Peace Court's competence.

Parole chiave

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immigration law expulsion appeals Peace Court jurisdiction administrative rejection competence rules Cassation review remand for hearing motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 2 bis d.lgs. n. 286/98
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, in particolare l'art. 10 comma 2 bis del d.lgs.
Art. 13 comma 8 d.lgs. n. 286/98
286/98 e dell'art. 13 comma 8 del d.lgs.
Art. 18 d.lgs. n. 150/11
286/98 che, con il rinvio all'art. 18 del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c.
286/98, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6021/2021 proposto da: Medhioub Mohamed, elettivamente domiciliato in Potenza, via della Pineta n. 13, presso lo studio dell"avv. D. La Penna, che lo rappresenta e difende, per procura in atti. -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Questura Palermo, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 dal cons. SOLAINI LUCA R.G. 6021/21 Medhioub Mohamed, cittadino tunisino, destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Roma, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di regione.

Il GdP emetteva provvedimento declinatorio della propria competenza in favore del tribunale ordinario. Contro il provvedimento del GdP, lo straniero propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, la Prefettura di Roma non risulta costituita. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, in particolare l'art. 10 comma 2 bis del d.lgs. n. 286/98 e dell'art. 13 comma 8 del d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c., in quanto, il GdP pur richiamando un orientamento del giudice di legittimità effettivamente sussistente, tuttavia, non aveva tenuto conto dell'attuale formulazione della norma che proprio al fine di colmare la lacuna normativa individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito all'individuazione del giudice competente a decidere sulle impugnazioni dei decreti di respingimento adottati dall'Autorità amministrativa, ha inserito nell'art. 10 del d.lgs. 286/98, il comma 2 bis che richiama esplicitamente l'art. 13 comma 8 del d.lgs. n. 286/98 che, con il rinvio all'art. 18 del d.lgs. n. 150/1.1, individua le competenze del Giudice di Pace.

Il motivo è fondato, in quanto il Giudice di Pace ha, effettivamente, omesso di rilevare che l'art. 5 bis comma 1 lett.

a) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con modificazioni nella legge dell'i dicembre 2018 n. 132, ha introdotto nell'art. 10 del d.lgs. n. 286/98, il comma 2 bis che dispone quanto segue: "al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'art. 13, commi 5 bis, 5 ter, 1 e 8." Nella formulazione attuale, diversa da quella presa in esame nel 2013 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'art. 10 del d.lgs. n. 286/98, che disciplina i provvedimenti di respingimento, fa esplicito riferimento alle disposizioni dell'art. 13 comma 8 del d.lgs. n. 286/98 che, nel disciplinare il procedimento di impugnazione dei decreti prefettizi di espulsione amministrativa prevede: "avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'A.G.O.

Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo n. 150/11". Come noto, l'art. 18 del d.lgs. n. 150/11, al comma secondo, individua quale giudic:e competente: "Il Giudice di Pace de/luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione". Pertanto, secondo l'attuale formulazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 286/98, a seguito del D.L. n. 113/2018 conv. dalla legge n. 132/2018 che ha introdotto il suindicato comma 2 bis all'art. 10 del d.lgs. n. 286/98, il problema dell'individuazione del giudice competente è stato normativamente risolto attraverso il richiamo espresso al citato art. 13 comma 8 del TUImm., che a sua volta come già argomentato, rinvia all'art. 18 del d.lgs. n. 150/11 e„ quindi, alla competenza del Giudice di Pace.

In accoglimento del ricorso, l'ordinanza va cassata con rinvio al GdP di Palermo, in persona di diverso magistrato, affinché alla luce di quanto sopra esposto, riesami il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, al GdP di Palermo, in persona di diverso magistrato. Così deciso il Roma, alla camera