Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes procedural defects but no ruling on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant raised seven grounds including alleged procedural nullities and omissions regarding labor remuneration versus profit sharing, the respondent company consented to the withdrawal. Consequently, the court ruled that no decision on the merits or litigation costs could be made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: The appeal is extinguished upon withdrawal, precluding any ruling on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23502/2018 R.G. proposto da : MANCUSO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI S. PIETRO, 45, presso lo studio dell’avvocato CAMPEGIANI ALBERTO (CMPLRT44P10H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIL GISA SNC DI MARIA PIA PASQUARELLI E C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato SERI MASSIMO (SREMSM58M05H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4464/2018 depositata il02/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1 Salvatore Mancuso convenne la soc. Edil Gisa snc di Maria Pia Pasquarelli chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della quota di propria spettanza degli utili conseguiti dalla società da 1999 al 2005. 2 Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e sull’impugnazione di Salvatore Mancuso la Corte di Appello ha respinto il gravame osservando:
a) che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Mancuso, socio lavoratore, la società, tramite il socio Giovanni Mancuso, aveva corrisposto al ricorrente, con cadenza quindicennale, la somma di € 500 da imputarsi quale acconto sugli utili, non rilevando la circostanza che gli utili non fossero stati distribuiti in sede di bilancio b) che secondo quanto evidenziato dalla CTU il ricorrente aveva ricevuto il complessivo importo di € 80.000, mentre gli utili prodotti dalla società nel periodo considerato erano stati pari ad € 178.829.69 con diritto del Mancuso a ricevere € 59.013,80, con la conseguenza che quest’ultimo aveva percepito importi superiori a quanto di sua spettanza;
c) che il socio aveva avuto sempre a disposizione per visionarle le scritture contabili depositate presso il commercialista della società di talchè operava la presunzione di tacita approvazione del bilancio prevista dall’art 7 dello Statuto. 3.Salvatore Mancuso ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi illustrati con memoria; la società si è difesa con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, essendo la deliberazione stata assunta dal Collegio il cui relatore, alla data della Camera di Consiglio fissata per la decisione della causa, era già statotrasferito presso altro Ufficio. 1.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 276 comma 1 cpc e 352 comma 3 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr. 4 cpc per non essere stata fissata la discussioneorale della causa espressamente richiesta dal difensore del ricorrente nell’udienza di precisazione delle conclusioni. 1.2 Con il terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla prestazione lavorativa svolta dal socio Salvatore Mancuso non prevista nell’atto costitutivo come conferimento del socio, con conseguente diritto alla retribuzione per l’attività svolta quale credito distinto dagli utili realizzati dalla società. 1.3 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2263 e 2293 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la Corte d’Appello riconosciuto un autonomo diritto alla retribuzione per l’attività svolta dal socio, derivante da un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l’atto costitutivo non prevedeva che la prestazione lavorativa di Salvatore Mancuso fosse da considerare alla stregua di un conferimento. 1.4 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 1 comma nr 1 cpc) costituiti dalla carenza di documentazione esaminata dal perito d’ufficio, dalla mancata approvazione del rendiconto, dalla mancanza di prova sulla distribuzione degli utili dalla impossibilità di imputazione delle somme rinvenienti nella contabilità sociale. 1.5 Con il sesto motivo viene prospettato il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2262 e 2303 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per essere la Corte incorsa in conclusioni illogiche ed errate sotto il profilo giuridiconell’affermare che gli utili potevano essere distribuiti in acconto anche al di fuori di una delibera di approvazione del rendiconto. 1.6 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art 92 cpc e dell’art 4 comma 4 D.M 55/2014 per aver errato nella liquidazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado avendole riconosciut e alla parte appellata vittoriosa anche per l'espletamento della istruttoria che in realtà non aveva avuto luogo nel giudizio appello. 2 Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto personalmente dalla parte; la società resistente ha prestato adesione alla rinuncia con sottoscrizione autenticata dal difensore, apposta in calce all’atto dal legale rappresentante Maria Pia Pasquarelli. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485)