Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per intervenuted renunciation by appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, representing a creditor, had previously filed a recourse against the bankruptcy administrator of Pavim-Floor s.p.a. regarding a specific debt dispute. The court ruled that no further judgment was necessary as the procedural prerequisites for the appeal were no longer met due to the renunciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.; The court declares a litigation extinguished when the party voluntarily renounces the appeal, thereby terminating the proceedings without substantive review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso n. 11330 - 2016 R.G. proposto da: Avvocato LUIGI ZACCARIA - c.f. ZCCLGU79E05M067E - rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. e dall'avvocato Beatrice Belli in virtù di procura speciale in calce al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 39, presso lo studio dell'avvocato professor Adriano Giuffrè. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "PAVIM-FLOOR" s.p.a., in persona del dottor Paolo Alberini, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Roberto Leoni ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell'avvocato Rita Gradara.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 1744 dei 22/24.3.2016 del Tribunale di Reggio Emilia, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che l'avvocato Luigi Zaccaria ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.3.2022 al ricorso iscritto al n. 11330 - 2016 R.G.; preso atto che il controricorrente, curatore del fallimento della "Pavim-Floor" s.p.a., ha dichiarato di accettare la dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dei medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall'avvocato Luigi Zaccarra ed iscritto al n. 11330 - 2016 R.G. Così deciso in Roma il 21 a