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Ordinanza — n. 26128/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to inadmissible generic grounds and lack of specific factual challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26128/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments regarding the bankruptcy declaration of Dianu Costruzioni S.r.l. The appellant alleged the appellate court failed to evaluate specific balance sheets and mischaracterized the company's insolvency status. The court ruled the appeal was generic, lacking specific factual challenges to the lower court's reasoning, and therefore insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 and n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it is generic, lacks autosufficiency, or fails to specifically challenge the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds bankruptcy declaration insolvency assessment lack of autosufficiency domanda di fallimento dichiarazione di insolvenza differimento del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 and n. 5 c.p.c.
– Mancata valutazione bilanci – vizio logico e contraddittorio» (ex art. 360 n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37313/2019 proposto da: Dianu Leontin Cornel quale ex amministratore di Dianu Costruzioni S.r.l, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Colombo Marco Bassano, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Tutto Ufficio S.r.l.; -intimato - avverso la sentenza n. 4386/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons. PaolaVella.RILEVATO CHE 1.

– con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da Dianu Leontin Cornel, quale ex amministratore della Dianu Costruzioni s.r.l., contro la sentenza del Tribunale di Milano che in data 12/06/2019 ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di Tutto Ufficio s.r.l.; 1.1. – avverso detta decisione il reclamante propone ricorso per cassazione, in assenza di difese dell’intimato. CONSIDERATO CHE 2. – con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F.

– Mancata valutazione bilanci – vizio logico e contraddittorio» (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), il ricorrente afferma che la Corte d’appello non avrebbe esaminato i bilanci della Dianu s.r.l. al 31.12.2017 e al 31.12.2018, i quali, «contrariamente a quanto erroneamente motivato dal giudice di seconde cure», sarebbero stati «approvati in data antecedente alla dichiarazione di fallimento e poi depositati in Camera di Commercio»; da tali bilanci emergerebbero crediti della società per euro 157.000,00, dei quali la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto nel bilanciamento con il passivo accertato, ammontante a soli euro 130.000,00, senza considerare che «la società ben poteva far fronte al debito di euro 477,00 portato dall’istante in primo grado», il quale aveva peraltro depositato atto di desistenza in data 11/09/2019 per avvenuto pagamento del credito nel corso del giudizio di reclamo; 3.

– il motivo è inamm issibile poiché , attraverso la con fusa formulazione di vizi eterogenei (ex multis, Cass. 26874/2018), risulta genericoe privo di autosufficienza , al limite della incomprensibilità ; 3.1. – a ddirittura privi di pertinenza sono poi i rif erimenti alla valutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione, poiché dagli atti non risulta che la Dianu Costruzioni s.r.l. fosse in liquidazione, sicchè il suo s tato di insolvenza non doveva essere desunto dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, integrante una situazione di impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) dell’impresa a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ultimo, Cass. 7087/2022; conf.

Cass. Sez. U, 115/2001; Cass. 5251/2008, 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, 5856/2022); 3.2. – ebbene il ricorrente , senza censurare in modo specifico la ratio decidendisulla inidoneità dei bilanci e sulla mancata produzione in giudizio delle scritture contabili a supporto del rendiconto effettuato,in modo improprio e tardivo , in sede giudiziale ( in assenza di reperimento dei libri contabili da parte del curatore), si limita a contrapporre una propria versione dei fatti alla valutazione di merito formulata a pag. 6 della sentenza impugnata( nel senso che «i bilanci depositati in questa sede dalla reclamante non sono per nulla attendibili, non risultano regolarmente approvati né depositati tempestivamente essendo stati depositati nel registro delle imprese solo dopo la dichiarazione di fallimento»); 3.3.

–la stessa affermazione che «una CTU avrebbe portato senza dubbio alla revoca della sentenza di primo grado» è del tutto generica e assertiva, poiché «il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità» (Cass. 7472/2017), tanto più considerando che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass.17105/2019, 7252/2014), come è certamente nel caso in esame;4.

– l’assenza di difese de ll’ intimat o esclude la pronuncia sulle spese; 5. – ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, co