Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy appeal notification validity and procedural renewal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by GMA S.R.L. against a lower court ruling that dismissed a bankruptcy appeal. The appellant argued that the notification of the appeal was invalid due to improper service on the liquidator and the legal representative, while the opposing party contended the notifications were legally perfected. The court upheld the lower court's decision, ruling that the renewal of the notification term was legitimate because previous attempts were null rather than non-existent, and the notification to the liquidator alone sufficed to establish the adversarial process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 legge fall., Art. 140 cod. proc. civ.: The court may grant a new term for notification when prior attempts were null, and notification to the liquidator validly establishes the adversarial process without requiring service on the legal representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13303-2016 proposto da: GMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Vescovio, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Manferoce, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Manes; -ricorrente - contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Magliano Sabina, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Maria Gentile, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile; -controricorrente - e nei confronti di CURATELA FALLIMENTO GMA SRL IN LIQUIDAZIONE, DHARMA G DI GRAZIELLA CALDIROLI, TOMBOLINI INDUSTRIE SRL ; -intimati - avverso la sentenza n. 549/2016 della corte d'appello di Catanzaro, depositata il 11/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che 1. Con sentenza del 14 ottobre 2015, il T ribunale di Cosenza, su separate istanze, riunite, di Equitalia Sud S.p.a., di Dharma G. di Graziella Caldiroli e di Tombolini Industrie s.r.l., ha dichiarato il fallimento della GMA s.r.l. in liquidazione.
2. Avverso questa decisione la GMA ha proposto reclamo, eccependo, da un lato, la nullità del procedimento della notifica e del procedimento seguitone, dall’altro l’inammissibilità della domanda per mancata (regolare) notifica nel termine assegnato dal giudice, nonostante il termine non dovesse essere considerato suscettibile di rinnovazione, alla luce dei principi del giusto processo come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Rimaste contumaci tutte le altre reclamate, si è costituita in giudizio solo Equitalia Sud s.p.a., che ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie. 4.Con sentenza n. 549/2016 la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il reclamo. 4.1. La corte distrettuale ha infatti ritenuto che il procedimento notificatorio del ricorso si era legittimamente perfezionato, ricostruendolocome segue: a)dato l’esito negativo del tentativo di comunicazione del ricorso effettuato da parte della cancelleria via PEC all’indirizzo del debitore risultante da visura camerale, il creditore istante, discostandosi dal disposto dell’art. 15, legge fall., provvedeva a notificare il ricorso a mezzo posta, inviando copia dell’atto sia alla società, sia al liquidatore: la notifica alla società veniva effettuata presso la sede, con le formalità di cui all’art. 8, l. 890/1982, mentre quella indirizzata al liquidatore risultava avvenuta con consegna al familiare convivente;
b) il tribunale disponeva allora la rinnovazione della notificazione, rinnovazione che la corte distrettuale ha ritenuto legittima, alla luce della nullità – e non già dell’inesistenza – della notifica precedentemente effettuata ai sensi dell’art. 160, cod. proc. civ.;
c) la creditrice tentava la notifica a mani, tramite ufficiale giudiziario, il quale tuttavia certificava l’omessa consegna alla società, non rinvenuta nella sua sede, mentre per la notifica effettuata al liquidatore ai sensi dell’art. 140, cod. proc. civ., risultava il relativo avviso di immissione in cassetta restituito al mittente per compiuta giacenza;
d) disposta nuovamente la rinnovazione, il creditore provvedeva alla notifica alla società ai sensi dell’art. 15, legge fall., mediante deposito presso la casa comunale dell’atto, ed al legale rappresentante presso la sede della società, con omessa notifica per quest’ultimo. 5.GMA S.r.l. in liquidazione ha proposto avverso la sentenza della corte d’appello, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 11 aprile 2016, ricorso per cassazione con atto notificato in data 23 maggio 2016 ed affidato a due motivi, cui resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso notificato in data 30 giugno 2016 illustrato anche da memoria.
6. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. considerato che 7. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni preliminari svolte dalla controricorrente, sia con riguardo all’invalidità della procura (atteso che nell’originale del ricorso la procura risulta regolarmente rilasciata con autenticazione della sottoscrizione: cfr. Cass.13395/2001; id.13385/2005; id.4548/2011), sia con riguardo alla eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, posto che il ricorso contiene la ricostruzione sia del fatto sia della decisione impugnata con specifica articolazione delle due doglianze. 8.Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, legge fall., e dell’art. 291 cod. proc. civ., violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto legittim amente perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della società debitrice. 8.1.
Ad avviso della ricorrente, infatti, il creditore avrebbe dapprima notificato l’atto esclusivamente con forme diverse da quelle previste dall’art. 15, legge fall., sicché il giudice avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della notifica, negando la possibilità di rinnovarla, attesa la assoluta irritualità del procedimento notificatorio seguito in prima battuta dal creditore. 8.2.La censura è infondata. 8.3.E’ stato chiarito daquesta Corte che , in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione.
Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza (cfr. Cass. 30538/2018 ; Cass. Sez. Un. 5700/2014). 8.4. Deve quindi ritenersi legittima la concessione di nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, tanto più che nel caso in esame la rinnovazione non è stata preceduta da notifiche inesistenti o meramente tentate bensì da notifiche non eseguite secondo le norme regolatrici dunque nulle, non già inesistenti secondo la sentenza della Corte Sez.
Un. n. 20604/2008.
9. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, l. n. 890/1982 e dell’art. 140, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc civ.) si deduce la nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto correttamente perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo nei confronti del legale rappresentante della società debitrice. 9.1. In particolare, la ricorrente lamenta, da un lato, che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica effettuata presso l’indirizzo di residenza del legale rappresentante, come da relativo certificato, in quanto ricevuta dal cognato non convivente con il medesimo rappresentante legale. 9.2.
Dall’altro, il ricorrente censura l’irritualità della notifica effettuata presso il domicilio del legale rappresentante, non avendo la corte d’appello precisato quali fossero gli elementi in concreto rilevati affinché il procedimento notificatorio potesse ritenersi correttamente eseguito ai sensi dell’art. 140, cod.proc. civ. 9.3.La doglianza è inammissibile per difetto di interesse perché diretta a censurare una delle due rationes decidendi relative alla validità della instaurazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, quella cioè sulla validità anche della notifica, secondo le norme ordinarie, di ricorso e decreto fissazione alla persona fisica del liquidatore, in aggiunta alla validità della notifica alla società secondo le previsioni della norma speciale (art.15 l.fall.); ratio quest’ultima idonea a sostenere autonomamente la decisione, e non efficacemente censurata con riguardo alla pretesa illegittimità del rinnovo del termine ex art.291 cpc (invece del tutto legittimo per quanto sopra considerato). 9.4.
In definitiva il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che si liquidano come in dispositivo. 9.5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il