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Ordinanza — n. 26073/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy claim for vehicle return, ruling proof of ownership was sufficient despite procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26073/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against a lower court ruling that ordered the return of a leased Ferrari to the lessor. The bankruptcy trustee argued the lessor failed to prove ownership and that the lower court incorrectly applied evidence rules regarding the vehicle's acquisition. The court held that the lessor sufficiently demonstrated its right to the vehicle through documentation, and the bankruptcy trustee's irregular acquisition of the car meant the lessor was entitled to its return.

Regesto Legislator

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Art. 103 I.fall.; Art. 621 c.p.c.: In bankruptcy proceedings, the lessor of a leased vehicle is entitled to its return upon proving legitimate possession, and the bankruptcy trustee's irregular acquisition does not bar such a claim.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings vehicle return claim proof of ownership lessor rights irregular acquisition revoca del fallimento risoluzione delle banche azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 103 I.fall.
coop.) contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda ex art. 103 I.fall. avanzata dall'appellante nei confronti del Fallimento Class s.r.l.
Art. 621 c.p.c.
con il quinto motivo, che la corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 621 c.p.c., atteso che il bene oggetto di rivendica era stato legittimamente acquisito dal curatore ai sensi dell'art.
Art. 2697 c.c.
Art. 2914/2916 c.c.
Art. 2704 c.c.
Art. 2728 c.c.
Art. 45 I.fall.
Art. 84 I.fall.
621 c.p.c., atteso che il bene oggetto di rivendica era stato legittimamente acquisito dal curatore ai sensi dell'art. 84 I.
Art. 88 I.fall.
art. 621 c.p
con il quinto motivo, che la corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 621 c.p.c., atteso che il bene oggetto di rivendica era stato legittimamente acquisito dal curatore ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 17648/018
Cass. 6353/97
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 16292/2015, proposto DA FALLIMENTO CLASS s.r.I., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Talamone 1, presso lo studio dell'avv. Alberto Delpino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Pasquino, giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE CONTRO BANCO POPOLARE soc. coop., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza 15, presso lo studio dell'avv. Susanna Lollini, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. ti Ruggero Camerini e Stefano Dalpiaz, giusta procura in calce al ricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1399/2015, pubblicata il 26.5.2015; udita la relazione svolta all'udienza camerale del 1°.2.2022 dalla presidente d.ssa Magda Cristiano; RILEVATO CHIE:

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 26.5.2015, ha accolto l'appello proposto da Mercantile Leasing s.p.a., (ora Banco Popolare soc. coop.) contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda ex art. 103 I.fall. avanzata dall'appellante nei confronti del Fallimento Class s.r.l. (dichiarato anteriormente all'entrata in vigore del d. Igs. n. 5/06) per ottenere la restituzione di un'autovettura Ferrari, concessa in locazione finanziaria alla società poi fallita (con contratto risolto anteriormente al fallimento), di cui si era indebitamente appropriata l'A.U. della stessa e che, benché restituita dal P.M alla concedente, che l'aveva poi data in locazione ad altra società, era stata sottoposta a sequestro dalla Polstrada a seguito di provvedimento di acquisizione del giudice delegato.

La corte d'appello ha premesso che, poiché la Ferrari non era fra i beni in possesso del Fallimento alla data della sentenza dichiarativa, tanto che era stato emesso il decreto di acquisizione, non si applicavano le limitazioni probatorie previste dall'art. 621 c.p.c.; ha quindi accertato che, mentre la procedura non aveva provato il suo diritto sul bene, l'appellante aveva prodotto documentazione (intestazione del veicolo, contratto di leasing, lettera di risoluzione) idonea a provare che l'auto le apparteneva. Il Fallimento Class s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi e illustrato da memoria, cui Banco Popolare soc. coop. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorrente, denunciando plurime violazioni degli artt. 2697, 2914/2916, 2704, 2728 c.c., 45, 84, 88 e 103 I fall., 619 e 621 c.p.c., deduce: 1.1 con il primo motivo, che incombeva alla rivendicante 'onere di fornire la prova del proprio diritto e che la corte del merito avrebbe errato nell'affermare che il curatore non aveva fornito analoga prova; 1.2. col secondo motivo, che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto opponibile alla procedura la documentazione, priva di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa, prodotta da Mercantile Leasing a prova del suoi diritto di proprietà; 1.3 con il terzo motivo, che pur ammettendo che il contratto di leasing avesse data certa, a provare la proprietà del veicolo non era sufficiente il fatto che Mercantile Leasing ne risultasse intestataria ai PRA; 1.4. con il quarto motivo, che la prova non poteva desumersi neppure dal fatto che la vettura fosse stata concessa dalla rivendicante a Class in locazione finanziaria; 1.5. con il quinto motivo, che la corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 621 c.p.c., atteso che il bene oggetto di rivendica era stato legittimamente acquisito dal curatore ai sensi dell'art. 84 I. f.; 1.6. con il sesto motivo, che non ricorrevano elementi presuntivi idonei a fondare la prova della proprietà.

2. Il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere congiuntamente esaminati e devono essere respinti per la dirimente ragione che il Fallimento ha materialmente ottenuto dalla Polstrada la consegna della Ferrari (che al momento del sequestro era pacificamente detenuta dalla nuova utilizzatrice) in base a un abnorme provvedimento di acquisizione del giudice delegato, da ritenersi giuridicamente inesistente (Cass. nn. 17648/018, 6353/97): a rigore, pertanto, Mercantile Leasing non era tenuta a proporre la domanda di rivendica, in quanto, per ottenere il rilascio della vettura, avrebbe potuto limitarsi a far valere la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento 2.1.

In ogni caso, trattandosi di bene non inventariato (e non inventariabile) dal curatore, la corte del merito ha correttamente ritenuto che non si applicasse l'art. 621 c.pc. e che spettasse al Fallimento di provare il proprio diritto di ritenzione sul bene; per contro, alla rivendicante spettava unicamente di dimostrare di essere nel legittimo possesso del veicolo, e dunque di aver diritto alla sua restituzione.

3. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, peraltro inammissibile, dal momento che: dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la questione concernente la mancanza di data certa della documentazione prodotta dall'appellante abbia formato oggetto della cognizione devoluta alla corte d'appello; il Fallimento non ha specificato se, e quando, abbia sollevato la relativa eccezione, né se ne abbia dedotto la rilevabilità d'ufficio; nel caso, sul punto avrebbe dovuto essere denunciato un error in procedendo, per omessa pronuncia.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Banco Popolare soc. coop. in C 7.000 per compensi e in C 200 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15%, ad IVA e cpa come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovu