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Ordinanza — n. 26069/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on 'factual society' claim, upholding lower court's evidence assessment and document interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26069/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Guerra Guglielmo against the Court of Appeal's decision to dismiss his claims regarding a 'factual society' with Toselli Daniele and Toselli Maurizio. The lower court found that the appellant failed to prove the existence of the society, noting that signatures were timely denied and documentary evidence lacked corroborating elements. The Court of Cassation affirmed this outcome, ruling that the appellate judge correctly interpreted external declarations and applied the law without error.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; The court of appeal correctly interpreted the parties' will by examining external elements to the contract and established that factual evidence assessments are not subject to re-examination on appeal.

Parole chiave

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factual society burden of proof document interpretation appellate review civil procedure mancanza di prova documenti attendibili allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 1362, 1st and 2nd paragraph, Civil Code
28319); - se è vero che il ri ferimento nell'art. 1362 c od .
Art. 1363, Civil Code
Art. 380-bis.1, Civil Procedure Code
Art. 89, Civil Procedure Code
Art. 13, 1st paragraph, quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115
28319); - se è vero che il ri ferimento nell'art. 1362 c od .
art. 89 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 agosto 2015, n. 17325
(cfr., in tema, Cass. 31 agosto 2015, n. 17325; Cass.
Cass. 6 luglio 2004, n. 12309
17325; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309);
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26885/2017 R.G. proposto da GuerraGuglielmo, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Sesta e Achille Buonafede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Federico Cesi, 72 -ricorrente - contro Toselli Daniele, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Totaro e Nicola Ardagna, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, lungotevere dei Mellini, 44 -controricorrente - Toselli Maurizio -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1631/2017, depositata il 12 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Guerra Guglielmo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata l’11 settembre 2017, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva respinto le sue domande per Oggetto: società di fatto l’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra il medesimo, Toselli Maurizio e Toselli Daniele, avente ad oggetto la gestione di un’azienda, formalmente gestita da quest’ultimo, e dell’entità della sua quota, pari al 50%, e per la condanna dei predetti Toselli Maurizio e Toselli Daniele al pagamento dell’importo corrispondenteal 50% degli utili conseguiti; - la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva respinto tali domande sul fondamento della mancata dimostrazione da parte dell’attore dell’esistenza della supposta società di fatto; - ha, quindi, confe rmato la decisione di primo grado evidenziando che: la sottoscrizione apposta ai documenti prodotti era stata tempestivamente disconosciuta da Toselli Daniele, fatta eccezione per un documento che, tuttavia, non era concludente; del pari, rituale era il disconoscimento della conformità delle trascrizioni prodotte rispetto ai supporti magnetici; non potevano ricavarsi inequivoci elementi di prova dalle deposizioni testimoniali assunte in altro procedimento, avente ad oggetto il rilascio di misure cautelari, atteso il loro tenore contraddittorio e non decisivo; in ordine alla valenza probatoria dei documenti provenienti da Toselli Maurizio, il loro contenuto, e in particolare gli impegni ivi assunti , non erano idonei, in assenza di elementi di riscontro, a dimostrare la riferibilità degli stessi anche in capo a Toselli Daniele, titolare della azienda in contestazione; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso Toselli Daniele; -Toselli Maurizio non spiega alcuna attività difensiva; - le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, primo e secondo comma, e 1363 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di interpretare il contenuto del documento recante data 2 ottobre 2008, contraddistinto al n. 5 bis del suo fascicolo di primo grado, nel suo complesso e, nella ricerca della comune volontà delle parti, di attribuire rilevanza al senso letterale delle parole; -evidenzia, in particolare, che il documento era caratterizzato dalla presenza di due dichiarazioni che la Corte di appello aveva valutato atomisticamente e che l’esame unitario di tali dichiarazioni rendeva palese la riferibilità delle dazioni di pagamento ivi menzionate all’esistenza del rapporto sociale dedotto in giudizio; -con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1366, 1369 e 1371 cod. civ., per aver la sentenza impugnata interpretato tale documento in violazione del criterio della buona fede; - con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nonché dell’omessa motivazione, per difetto di alcuna indicazione in ordine al percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni contenute nel documento suindicato fosse ricognitiva di un’operazione di prestito e non già della costituzione di una società; - quest’ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; - la Corte di appello ha esaminato il documento in oggetto e rilevato, in primo luogo, che la sottoscrizione, non disconosciuta, del convenuto Toselli Daniele era apposta unicamente in calce alla seconda delle due dichiarazioni ivi contenute, per cui il riconoscimento della scrittura doveva riferirsi unicamente a tale dichiarazione; -ha, quindi, ritenuto, all’esito dell’esame del suo contenuto, che la stessa fosse ricognitiva di un prestito ricevuto negando l’esistenza di un collegamento, astrattamente idoneo a condurre a una diversa interpretazione del testo, con la prima dichiarazione la quale, benché contenuta nel medesimo documento, era sottoscritta unicamente da altro soggetto e, dunque, solo a questi era riferibile; - orbene, una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata; -il primo e il secondo motivo sono inammissibili; - il ricorrente lamenta il fatto che la Corte di appello non avrebbe interpretato la dichiarazione sottoscritta (anche) da Toselli Daniele unitamente a quella precedente, presente sul medesimo documento, sottoscritta dal solo Toselli Maurizio; - rile va, in particolare, che la seconda dichiarazione recava il riconoscimento della ricezione di «ulteriori» importi di denaro, per cui l’individuazione del suo significato non poteva essere effettuato in modo disgiunto rispetto al contenuto della prima dichiarazione, in cui si dava atto della ricezione di una (prima) somma di denaro da destinarsi all’acquisto di un bene produttivo per l’esercizio di un’attività economica comune; - ciò posto, si rammenta che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c od . c iv . o di vizio di motivazione , mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (cfr.

Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 20 gennaio 2021, n. 995; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319); - se è vero che il ri ferimento nell'art. 1362 c od . c iv . alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, nel caso in esame la Corte di appello ha preso in esame il dedotto elemento esterno alla dichiarazione (ossia, la diversa dichiarazione presente sulmedesimo documento) e ritenuto che lo stesso non fosse di portata tale da condurre alla conclusione dell’esistenza di una società di fatto tra tutte le parti, venendo in rilievo unicamente la dazione di una somma di denaro a titolo di mutuo; - così argome ntando, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della richiamata disposizione normativa, individuando la volontà delle parti anche attraverso l’esame del dedotto elemento esterno alla dichiarazione negoziale e pervenendo ad un accertamento fattuale non utilmente sindacato in questa sede; - non pertinente è, poi, la censura relativa alla violazione della regola dell’interpretazione sistematica, non venendo in rilievo una pluralità di clausole di un unico negozio da interpretare le une per mezzo delle altre, bensì una diversa dichiarazione negoziale non riferibile alla parte; - infine, non concludente è il riferimento alla necessità di interpretare la dichiarazione negoziale secondo buona fede e in modo funzionale, atteso che la decisione cui è pervenuta la Corte di appello non si pone in contrasto con le richiamate regole legali di interpretazione, risolvendosi nella scelta di un’opzione interpretativa diversa da quella prospettata dal ricorrente; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ri corso non può essere accolto; - le spese processuali se guono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - va, da ultimo, disattesa la richiesta, avanzata dal ricorrente nella memoria depositata, di cancellazione, ex art. 89 cod. proc. civ., di alcune espressioni contenute nel controricorso, con le quali si imputano al ricorrente medesimo « atteggiamenti a dir poco scabrosi» costituiti dall’aver « nei precedenti gradi di giudizio depositato documenti falsi, sostenuto di aver registrato di nascosto il Sig.Toselli in un bar, illegittimamente integrato di proprio pugno documenti successivamente alla formazione degli stessi, dichiarato circostanze del tutto false nel corso del procedimento di primo grado», nonché si afferma che « il principa le documento esibito a conferma della tesi dell’Avv.

Guerra è risultato un falso con firma apocrifa»; - si tratta, ad avviso di questo Collegio, di espressioni non dettate da un intento dispregiativo nei confronti della controparte, ma tese a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazionie, in quanto tali, non sconvenienti o offensive ai sensi e per gli effetti di cui all’invocato art. 89 cod. proc. civ. (cfr., in tema, Cass. 31 agosto 2015, n. 17325; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul