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Ordinanza Interlocutoria — n. 25679/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of notification to a co-litigant and orders integration of contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25679/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against a second-instance judgment, ordering instead the integration of contradiction with a co-litigant who was never notified. The appellant argued the lower court's finding of a partnership relationship was erroneous, while the respondent maintained the procedural defects were fatal. The court ruled that the absence of notification to Emili Luciano rendered the appeal inadmissible under civil procedure law, necessitating a new hearing to ensure all parties could participate.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; The appeal is inadmissible if a co-litigant has not been notified, requiring the integration of contradiction before the merits can be examined.

Parole chiave

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integration of contradiction lack of notification co-litigant rights admissibility of appeal civil procedure law impugnabilità della decisione di rinvio riattivazione del procedimento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
art. 291 cod. proc. civ
art. 291 c.p
art. 331 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.34772-2018r.g. proposto da: EMILI FABIO, (cod. fisc. MLEFBA62A30E783X ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Mauro Cimino, presso il cui studio èelettivamente domiciliato in Fermo , Viale della Carriera n.24. - ricorrente - contro BALEANI GIANNANTONIO (cod. fisc.BLNGNN58B10I156R), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giacomo Maria Perri, con il qual e elettivamente domicilia in Roma, allaVia delle Belle Arti n. 7 , presso l o studio Ambrosio - Ferranti . - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona , depositata in data 23.4.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 300/2006, decidendo il contenzioso giudiziale azionato da Emili Fabio nei confronti di Baleani Giannantoni e ravvisando nella loro collaborazione un rapporto di associazione in partecipazione, escluse l’esistenza di una società tra le parti, quale invece parte attrice aveva invocato con il proposto giudizio, erigettò pertanto le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota sociale e degli utili maturati, spiegando la predetta sentenza effetto anche nei confronti di Emili Luciano, fratello di Fabio, che il Baleani aveva chiamato in causa e che era rimasto tuttavia contumace nel giudizio di primo grado.

2. Con atto di citazione in appello notificato il 24.5.2007 Emili Fabio impugnava la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Macerata e tuttavia l’impugnazione avveniva irritualmente con la notifica dell’appello al difensore del Baleani, costituito nel giudizio di primo grado, che si era cancellato dall’Albo degli Avvocati (cancellazione deli berata in data 18.9.2006, con effetti a fardata dal 20.9.2006, e dunque in un momento successivo rispetto all’emissione della sentenza di primo grado intervenuta in data 8.5.2006).

3. Nel giudizio di appello, in difetto di una valida notifica dell’impugnazione, il Baleani non si costituiva in giudizio ed il procedimento si svolgeva in sua contumacia.

4. Con sentenza non definitiva n. 255 del 23.4.2012, la Corte di appello ritenne, in riforma della sentenza di primo grado, esistito tra Baleani edEmili Fabio un rapporto societario, con conseguente diritto del secondo a conseguire dal primo il pagamento del 50% degli utili maturati e alla liquidazione della quota sociale, oltre al risarcimento del danno per l’anticipata risoluzione del contratto;rimise dunque la causa in istruttoria per i necessari accertamenti contabili.5. Avverso la suddetta statuizione non definitiva della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione Baleani Giannantonio, per d enunciare la nullità della sentenza in ragione della nullità della notifica e per impugnare anche il merito della decisione.

Incardinato anche il giudizio di appello dopo la sentenza non definitiva della Corte di appello di Ancona, il nuovo difensore di Baleani, costituitosi in giudizio nella nuova fase successiva all’ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, evidenziava la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sopra ricordata sentenza non definitiva e la Corte di appello, con provvedimento reso in data 12.7.2012, dichiarava la sospensione del giudizio, revocando anche la nomina del consulente tecnico d’ufficio.

6. Rimessala soluzione della questione processuale proposta dal ricorrente al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, stante il contrasto giurisprudenziale in ordine alle varie soluzioni prospettate sugli effetti della notifica della impugnazione al difensore cancellatosi dall’albo, questa Corte, con sentenza delle sezioni unite n. 3702/2017,accoglieva il primo motivo di ricorso articolato sul profilo della sopra ricordata nullità processuale per difetto di notifica, cassando la sentenza impugnata e rinviando per la decisione del merito alla Corte di appello di Ancona.

7. Con la sentenza qui di nuovo impugnata la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’atto di riassunzione del giudizio proposto da Emili Fabio nel procedimento già dichiarato nullo daquesta Corte. La corte del merito ha ritenuto che:

a) la sentenza delle Sezioni Unite da ultimo menzionata aveva dichiarato la nullità della notifica dell’atto di appello con conseguente nullità della sentenza e dell’intero processo di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio ma, trattandosi di ipotesi di nullità e non già di inesistenza e non essendo decorso il termine di impugnazione, aveva disposto il rinvio al giudice del merito per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 291 cod. proc. civ.;

b) l’istanza datata 15.5.2017 –che aveva dato luogo alla prosecuzione del procedimento – doveva essere considerata atto di riattivazione del processo n. 608/07 R.G., sospeso nella fase istruttoria, dopo la proposizione da parte del Baleani del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva del 23.4.2012 della Corte di appello di Ancona, e non già atto di attivazione del distinto giudizio di rinvio che avrebbe dovuto originarsi dalla pronuncia di Cass. ss.uu. n. 3702/17 con cui era stata cassata, per i motivi di rito attinenti, come detto, alla instaurazione del contraddittorio, la sentenza non definitiva del 23.4.2012 e disposto il rinvio alla medesima Corte di Ancona in diversa composizione;

c) in ragione della cassazione con rinvio per difetto del contraddittorio processuale, il giudizio di rinvio doveva considerarsi con carattere restitutorio, in presenza, cioè, di erroresin procedendo viziant i la sentenza di appello, con la conseguenza che la funzione del rinvio era quella di preservare il doppio grado di merito;

d) l’atto del 15.5.2017 costituiva anomala prosecuzione/riassunzione del giudizio sospeso/interrotto sia per la testuale richiesta in esso contenuta di “fissarsi nuova udienza di prosecuzione del processo”, sia per il pedissequo decreto presidenziale datato 23.5.2017 con il quale era stata fissata “udienza per la prosecuzione del sospeso processo”, seguito senza contestazioni dalle notifiche, sia, infine, per la mancanza di ogni specificazione in ordine alla finalità dell’atto di reincardinazione ex novo, in fase di rinvio, del procedimento di merito, previa concessione del termine perentorio ex art. 291 c.p.c., con provvedimento autorizzativo di sanatoria ex tuncdi ogni decadenza;

e) l’atto sopra descritto non costituiva idoneo impulso processuale del grado di rinvio e riattivava invece un grado del procedimento di appello sospeso ma già travolto dalla declaratoria di nullità contenuta nella sopra ricordata sentenza delle sezioni unite;

f) i rapporti tra impugnazione contro una sentenza non definitiva e giudizio ancora in corso innanzi al giudice a quosono regolati dall’art. 336, 2 comma, cod. proc. civ., norma a tenore della quale “la riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata e cassata”, assicurandoin tal caso alla riforma e cassazione anche della sentenza non definitiva un effetto espansivo esterno e così risolvendosi in tal modo il problema del coordinamento fra gravame immediato contro la sentenza non definitiva e giudizio pendente sulla materia residua del contendere;

g) tutti gli atti compiuti nel proc. n. 608/2007 Rg non solo trovavano imprescindibile presupposto logico-giuridico nella sentenza non definitiva cassata dalla sentenza della Sez. Un. cit. ma gli stessi erano stati espressamente dichiarati nulli unitamente alla sentenza non definitiva nella citata pronuncia di legittimità, con la conseguenza che tutto il giudizio sospeso doveva ritenersi ad ogni effetto caducato;

h) dopo la cassazione con rinvio, non si poneva più un problema di riassunzione del giudizio di appello perché il grado di appello era nullo per non essere mai stato ritualmente incardinato e al contrario si poneva la necessità di costituzione ex novo del rapporto processuale in secondo grado, tramite la rinotifica dell’appello ex art. 291 c.p.c. nella riscontrata (dalla sentenza delle sezioni u n ite cit.) perdurante pendenza del termine utile per proporre gravame, stante l’effetto interruttivo dei termini per l’impugnazione conseguente alla cancellazione volontaria dall’albo del procuratore (in primo grado) del Baleani;

i) quando l’evento interruttivo incideva su un processo quiescente (dopo il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello) non potevano esplicarsi gli effetti tipici dell’interruzione previsti dagli artt. 298 e 304 c.p.c., presupponendo tali effetti un processo in corso di svolgimento che, invece, nella specie, mancava, mentre miravano a provocare uno stato di quiescenza, che nel caso in esame già sussisteva;

l) la rilevanza degli eventi interruttivi era quella,nel caso di specie, attribuita dall’art. 328 c od .p roc .c iv ., norma che disciplina l’operatività degli stessi effetti allorquando oggetto dell’interruzione siano i termini e non già il processo, situazione verificatasi proprio nell’ipotesi in esame in cui non era in corso il processo (che era quiescente),ma solo il termine per l’impugnativa che dunque era stato oggetto dell’interruzione.

2. La sentenza, pubblicata il23.4.2018, è stata impugnata da EMILI FABIO con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui BALEANI GIANNANTONIOha resistito con controricorso.

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHEPrima di esaminare i motivi di ricorso, occorre rilevare in limine litische Emili Luciano, già chiamato in causa dal Baleani Giannantonio in primo grado e litisconsorte processualeper essere stato evocato in tutti i gradi del presente giudizio, non è stato attinto dalla notificazione dell’atto introduttivo di questo giudizio di legittimità, sicchè risulta necessario, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche di Emili Luciano(Cass. 9013/2022; Cass. n. 18853-2014).

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Emili Luciano, fiss