Cassation court remands case to lower court for joint hearing of two related expulsion measures appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the request to hear the two separate appeals independently and instead ordered a remand for joint processing. The appellant, a Senegalese citizen, challenged both an expulsion decree and subsequent passport confiscation measures before the Peace Judge of Catania. The court deemed the issues strictly connected and coincident, necessitating a combined trial to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: When appeals involve strictly connected and partially coincident issues, the court must order a joint hearing rather than separate proceedings to ensure procedural economy and consistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15123/2021 R.G. proposto da GAYE CHEIKH, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Antonio Fiore , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI CATANIA e QUESTURA DI CA- TANIA; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Catania n. 293/21, depositata il 25 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.
Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2021, il Giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da Cheikh Gaye, cittadino del Se- negal, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania il 1° marzo 2021; che avverso la predetta ordinanza il Gaye ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. Considerato che il medesimo ricorrente ha separatamente impugnato , per quattro motivi, l'ordinanza emessa dal Giudice di pace di Catania il 2 marzo 2021, avente ad oggetto la convalida del provvedimento adottato il 1° marzo 2021, con cui, a seguito dell'espulsione, il Questore di Catania ha di- sposto nei confronti del ricorrente , ai sensi dell'art. 14 , comma 1 - bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di firma presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza due giorni alla settimana; che la causa, iscrittaal N.R.G. 7668/2021 e d avviata alla trattazione in camera di consiglio per l'adunanza del 2 febbraio 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria depositata il 30 marzo 2022, n. 10267/22, al fine di consentire la trattazione congiunta del predetto ricorso con quello in esame, in quanto aventiad oggetto questioni strettamente con- nesse ed in parte coincidenti; che per le medesime ragioni risulta opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in esame, al fine di consentirne la trattazione congiunta con quello iscritto al N.R.G. 7668/2021.
P.Q.M.
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