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Ordinanza Interlocutoria — n. 25651/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for joint hearing of two related expulsion measures appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25651/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the request to hear the two separate appeals independently and instead ordered a remand for joint processing. The appellant, a Senegalese citizen, challenged both an expulsion decree and subsequent passport confiscation measures before the Peace Judge of Catania. The court deemed the issues strictly connected and coincident, necessitating a combined trial to ensure procedural efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: When appeals involve strictly connected and partially coincident issues, the court must order a joint hearing rather than separate proceedings to ensure procedural economy and consistency.

Parole chiave

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joint hearing connected appeals procedural economy expulsion measures remand for joint trial domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15123/2021 R.G. proposto da GAYE CHEIKH, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Antonio Fiore , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI CATANIA e QUESTURA DI CA- TANIA; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Catania n. 293/21, depositata il 25 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2021, il Giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da Cheikh Gaye, cittadino del Se- negal, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania il 1° marzo 2021; che avverso la predetta ordinanza il Gaye ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. Considerato che il medesimo ricorrente ha separatamente impugnato , per quattro motivi, l'ordinanza emessa dal Giudice di pace di Catania il 2 marzo 2021, avente ad oggetto la convalida del provvedimento adottato il 1° marzo 2021, con cui, a seguito dell'espulsione, il Questore di Catania ha di- sposto nei confronti del ricorrente , ai sensi dell'art. 14 , comma 1 - bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di firma presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza due giorni alla settimana; che la causa, iscrittaal N.R.G. 7668/2021 e d avviata alla trattazione in camera di consiglio per l'adunanza del 2 febbraio 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria depositata il 30 marzo 2022, n. 10267/22, al fine di consentire la trattazione congiunta del predetto ricorso con quello in esame, in quanto aventiad oggetto questioni strettamente con- nesse ed in parte coincidenti; che per le medesime ragioni risulta opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in esame, al fine di consentirne la trattazione congiunta con quello iscritto al N.R.G. 7668/2021.

P.Q.M.

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