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Ordinanza — n. 25462/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to missing specific certification of lawyer's power date post-decision communication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25462/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lawyer failed to provide the specific certification required by law regarding the date of the power of attorney. Although the document contained the date, the lawyer only certified the signature's authenticity without explicitly certifying that the power was issued after the communication of the lower court's decision. The Court ruled that this specific certification is a mandatory requirement for admissibility and cannot be inferred from the document's content alone.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008; The specific certification by the defender that the power of attorney was issued after the communication of the contested decision is a mandatory requirement for admissibility and cannot be surrogated by the mere content of the document.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility power of attorney certification post-decision date requirement defender certification duty inadmissible appeal immigration law procedure mandatory formalities protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008
18486/2021, 18487/21, 18488/2021, 18489/2021 e 18490/2021): “1) L’art. 35 bis, c.13 d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma del

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 30 marzo 2021, n. 8776
Cass., S.U., 2021, n. 15177
Cass., S.U., 2021, n. 18486
Cass., S.U., 2021, n. 18487
Cass., S.U., 2021, n. 18488
Cass., S.U., 2021, n. 18489
Cass., S.U., 2021, n. 18490
Cons., 2022, n. 13
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Testo completo

gliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 10463/2020 proposto da: Miah Sujan, elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90 presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariani Giuseppe -ricorrente - contro Ministero dell'Interno -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositatoil 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 dalCons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ancona, con decreto del28.2.2020, ha rigettato la domanda proposta da Miah Sujan,cittadino del Bangladesh , volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionaleo, in subordine, della protezione umanitaria.

Miah Sujan ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, a ffidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recentissima sentenza n. 15177/2021, hanno elaborato i seguenti principi di diritto (confermati nelle successive sentenze, sempre a Sezioni Unite, nn. 18486/2021, 18487/21, 18488/2021, 18489/2021 e 18490/2021): “1) L’art. 35 bis, c.13 d.lgs. n. 25/2008 , nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” harichiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore;

2) La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. Tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione.

Una diversa interpretazione svilirebbe il dato testuale della norma, che verrebbe ad essere disapplicata, dando luogo ad un’ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema (vedi Cass., S.U., 30 marzo 2021, n.8776). Va, infine, osservato che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis comma 13 d.lgs n. 25/2008, sollevata dalla Sezione terza di questa Corte con ordinanza n. n. 15771/2021, è stata dichiaratainammissibile dalla Consulta nella sentenza n. 13/2022, depositata il 20.1.2022. Nel caso di specie, il difensore si è limitato all’asseverazione dell’autenticità della firma del ricorrente, ma non ha provveduto alla specifica certificazione della data (pur presente nell’atto) di conferimento della procura alle liti, in modo tale che tale data risulti indefettibilmente rilasciata dal richiedente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole.

Ne consegue che difetta un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione che determina l’assorbimento dei motivi svolti dal ricorrente. Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministerosvolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma del