Italian Supreme Court dismisses appeal on arbitration clause nullity due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Demetra Ecotec SRL's cassation appeal against a lower court ruling that upheld an arbitration award resolving a sales concession contract dispute. Demetra argued the arbitration clause was null due to lack of jurisdiction and absolute generality, while the court found the lower court correctly examined these issues despite initial procedural exclusions. The appeal was dismissed because the grounds lacked specific detail required by law, failed to cite relevant procedural acts, and contradicted the parties' prior conduct regarding the clause's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: An appeal for cassation must contain specific grounds and cite relevant procedural acts; a generic allegation of arbitration clause nullity is inadmissible if the clause's scope was previously confirmed by the parties' conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
OLI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30401/2019 proposto da: DEMETRA E COTEC S . r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via Cola Di Rienzo n. 111 , presso lo studio dell’avvocato Romanelli Alessandra , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato Murgia Francesco , giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro EURVEN S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via d ei Tre Orologi n. 10/ A , presso lo studio dell’avvocato RanieriMassimo, che l a rappresenta e difende R.G.N. 30401/2019 Cons. est.
Laura Tricomi unitamente all’avvocato Pavan Giuliano , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1944/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicatail 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal cons.TRICOMI LAURA, letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO CHE: Demetra Ecotec SRL (già Garby SRL) ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n.1944/2019, depositata il 9 aprile 2019, nei confronti di Eurven SRL, che ha replicato con controricorso corroborato da memoria.
Con detta sentenza la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione per nullità - proposta da Demetra - del lodo arbitrale sottoscritto il 7 novembre 2015 con cui, in parziale accoglimento sia delle domande formulate in via principale da Demetra (concessionaria), sia delle domande formulate in via riconvenzionale da Eurven (concedente), era stato risolto il contratto di concessione di vendita in esclusiva stipulato in data 6 ottobre 2010 da Demetra con Eurven per l’inadempimento di Demetra, con la condanna di Eurven al pagamento in favore di Demetra di euro 7.669,41, oltre interessi, e con la condanna di Demetra al pagamento in favore di Eurven di euro 178.461,09, oltre interessi a titolo di risarcimento danni per mancato pagamento di fatture e di ulteriori euro 9.000,00, oltre IVA ed interessi per la mancata restituzione di macchinari concessi in comodato d’uso.
R.G.N. 30401/2019 Cons. est. Laura Tricomi Segnatamente, per quanto ancora di interesse, la Corte di appello, pur avendo escluso la rilevabilità d’ufficio delle nullità del lodo dedotte da Demetra con la memoria depositata il 9 maggio 2018, ha esaminate nel merito quanto ivi prospettato. Ha, così, in concreto escluso sia la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario, in relazione alla società fornitrice delle macchine oggetto del contratto di concessione di vendita, sia la nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi del Collegio arbitrale, ritenendo che anche la risoluzione del contratto per inadempimento rientrasse nel perimetro di operatività della clausola compromissoria.
La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass. n. 7477/2017; cfr. anche Cass. n. 3630/2021), di guisa che la segnalazione dell’intervenuto fallimento della ricorrente, contenuta nella memoria depositata dalla controricorrente, non può sortire alcun effetto nel presente giudizio.
2. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi: I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1421 c.c. in rapporto con l’art.112 c.p.c., nonché degli artt. 345, secondo comma, e 829, primo comma, n.1, c.p.c. (art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c.). La ricorrente si duole che la Corte di appello, nel respingere i motivi di nullità del lodo eccepiti dall’allora appellante con memoria integrativa del 9 maggio 2015 - concernenti la violazione del litisconsorzio R.G.N. 30401/2019 Cons. est. Laura Tricomi necessario e l’inoperatività della clausola compromissoria con il conseguente difetto di potestas iudicandiin ca po al Collegio arbitrale - , abbia erroneamente ritenuto che gli stessi non fossero rilevabili d’ufficio.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 816 quater, terzo comma, c.p.c. (art.360, primo comma, n.3, c.p.c.) La ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia rilevato la nullità del lodo per violazione del litisconsorzio necessario, a suo parere concretizzatosi nella pretermissione della Euromeccanica Group SPA, proprietaria dei mezzi oggetto del contratto di concessione di vendita corrente tra la concessionariaGarby SRL (poi Demetra Ecotec SRL) e la concedente Eurven SRL. III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369 c.c. nell’interpretazione del contenuto della clausola arbitrale, ed in particolare nell’attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie relative all’interpretazione, applicazione, esecuzione e/o scioglimento del contratto, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n.3, c.c. (art.360, primo comma, n.3., c.p.c.) e nullità del lodo per assoluta genericità della relativa clausola compromissoria.
La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la clausola compromissoria estendeva la sua efficacia anche all’ipotesi di risoluzione del contratto, ipotesi –a suo parere – non espressamente contemplata, senza tenere conto del senso letterale delle parole utilizzate e dell’intero testo del contratto al fine di ricostruire l’effettiva volontà delle parti e non avendo, per tale ragione, rilevato il difetto di potestas iudicandi del Collegio arbitrale in relazione alla portata della clausola compromissoria.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1362 c.c. nel considerare come dirimente, al fine di ritenere operante la R.G.N. 30401/2019 Cons. est. Laura Tricomi clausola compromissoria, il comportamento delle parti in relazione agli artt.1346 e 1325, n. 3, c.c. (art.360, primo comma, n.3, c.p.c.). La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia considerato dirimente la circostanza che il lodo fosse stato promosso da Garby, senza considerare che, in sede arbitrale, la controparte aveva eccepito la nullità della clausola compromissoria e che il comportamento delle parti era stato superato dai profili di nullità. 2.1.
Il primo motivo è inammissibile. 2.2. Va osservato che la Corte territoriale, nonostante l’affermazione relativa alla rilevabilità soltanto su eccezione di parte dei vizi di nullità del lodo dedotti dall’appellante con la memoria integrativa del 9 maggio 2018, ha trattato espressamente le censure di violazione del litisconsorzio necessario e di difetto di potestas iudicandi in relazione al contenuto della clausola compromissoria, di talché la censura, pur se astrattamente deducibile (Cass. n. 12462/2003) - è privadi interesse. 3.1. Il secondo motivo è infondato. 3.2.
Come rettamente affermato dalla Corte territoriale, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario con riferimento al produttore dei beni oggetto del contratto di concessione di vendita intercorso fra le parti del giudizio arbitrale, come esattamente osservato dalla Corte territoriale, essendo tale produttore estraneo al contratto stesso. 4.1. Il terzo motivo è infondato. 4.2. Premesso che «In tema di arbitrato, la decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e R.G.N. 30401/2019 Cons. est.
Laura Tricomi abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata.» (Cass. n. 3260/2022; Cass. n. 15086/2012), va rilevato che la decisione impugnata risulta immune da vizi. Invero, la nozione di “scioglimento” del contratto – di carattere atecnico, non essendo mai menzionato tale istituto nella parte dedicata ai contratti in generale del codice civile (con l’unica eccezione dell’art.1466 c.c. in tema di contratti plurilaterali, non ricorrente nel caso in esame) – ricomprende in sé le ipotesi patologiche sopravvenute nel corso dell’esecuzione del rapporto, quali la risoluzione, il recesso o la rescissione.
Inoltre, ogni dubbio interpretativo sul punto avrebbe dovuto essere risolto in base all’art. 1362, secondo comma, c.c., sul comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto e ciò la Corte di appello ha fatto, rimarcando che il giudizio arbitrale era stato introdotto proprio dalla parte che aveva eccepito il difetto di potestas iudicandi degli arbitri, dal che appariva evidente che tale parte aveva ritenuto, pacificamente e concordemente con l’odierna resistente, estendersi la clausola compromissoria anche all’ipotesi di risoluzione per inadempimento del contratto. 4.3.
La deduzione di nullità della clausola arbitrale per assoluta genericità è inammissibile perché non risulta trascritto, in violazione degli oneri di specificità ex art.366 c.p.c., il contenuto della clausola arbitrale. 5.1. Anche il quarto motivo è inammissibile perché carente sul piano della specificità, secondo quanto previso dall’art.366 c.p.c. 5.2. Va rammentato che l'atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far R.G.N. 30401/2019 Cons. est.
Laura Tricomi rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con puntuale specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016;
Cass. n. 14182/2016; Cass. n. 14784/2015). Nel caso di specie, non solo in ricorso non sono trascritti, nemmeno per stralcio, i passaggi degli atti di controparte di cui si assume il rilievo dirimente, ma la doglianza stessa riferisce che la eccezione svolta dalla controparte in sede arbitrale riguardava la contestazione dell’avvenuta accettazione della clausola arbitrale, e cioè ben altra questione rispetto a quella dell’ampiezza della clausola arbitrale prospettata nel motivo, senza che in alcun modo sia stata illustrata la diretta ed asserita rilevanza della stessa.
6. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi secondo e terzo ed inammissibili i motivi primo e quarto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M -Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per R.G.N. 30401/2019 Cons. est. Laura Tricomi il versam