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Decreto — n. 24516/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24516/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24516/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte CVDIA- :4‘ G DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12516/2021 R.G. proposto da: ESPOSITO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna A. De' Manzano, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro PEROSSA ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pullano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesca D'Orsi, in Roma, Via C. Fracassini n.4; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della - )115 rinuncia da parte della controricorrente; 92`72-

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 24516/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 12516/2021 R.G. proposto da: ESPOSITO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna A. De' Manzano, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro PEROSSA ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pullano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesca D'Orsi, in Roma, Via C. Fracassini n.4; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della - )115 rinuncia da parte della controricorrente; 92`72-

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro delle conclusioni civili declinatoria di competenza fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

nte CVDIA- :4‘ G DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12516/2021 R.G. proposto da: ESPOSITO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna A. De' Manzano, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro PEROSSA ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pullano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesca D'Orsi, in Roma, Via C. Fracassini n.4; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della - )115 rinuncia da parte della controricorrente; 92`72-

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente tit