Italian Court dismisses appeal as case extinguished by plaintiff's withdrawal under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Banca Monte dei Paschi di Siena, withdrew the suit against Lanzone Due S.R.L. and the bankruptcy of El.Trà, while the opposing parties accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and the case was formally closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, allowing the court to declare the case closed without further adjudication on merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e CtieLt ,2teS 1S DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15347/2020 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Moschiano, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour, - ricorrente - contro LANZONE DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vitale, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato Fedelmassimo Ricciardelli, in Roma, Via Chiala n. 125D, - controricorrente e ricorrente incidentale- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Moschiano, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente al ricorso incidentale - contro FALLIMENTO EL.TRA ELETTROTRASFORMATORI S.R.L. - intimato - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente e ricorrente incidentale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente ti