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Decreto — n. 24514/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares bankruptcy appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 24514/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Alberto Rigotto, withdrew the lawsuit against the bankruptcy trustee of Vidoni S.p.A., which the opposing party accepted. Consequently, the court ruled that the proceedings were extinguished without further substantive analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal, accepted by the opposing side, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy appeal acceptance of withdrawal abbandono del procedimento condono delle spese procedurali desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
art. 391 c.p
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Testo completo

nte Ceee(. (A 5 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 38522/2019 R.G. proposto da: RIGOTTO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadir Plasenzotti, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente - contro FALLIMENTO VIDONI S.P.A., in persona del curatore dott. Giovanni Turazza, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mondini e Antonio Rizzo, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Toscana n.10; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente titola