Court dismisses appeal as withdrawn; plaintiff formally renounced claim, allowing case extinction per procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Banca Nazionale del Lavoro, had previously filed a suit against the debtor company and its liquidators but subsequently submitted a written renunciation of the claim. The court ruled that this withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal renunciation of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte Z.Ce DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12011/2018 R.G. proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Bevere, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Roma, Piazza di Priscilla n.4; - ricorrente - contro IMPRESA CLOCCHIATTI TOBIA S.R.L. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, DORETTA CESCON quale commissario liquidatore giudiziale della predetta impresa, nonché CLOCCHIATTI CLAUDIO, CLOCCHIATTI LORENA e VILMA LODOLO, in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Maria Grasselli, Rita Boggiani e Claudio Di Pietropaolo, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Piazza Adriana n.15; - controricorrenti - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente tit